Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
vv. Missere chiedeva l’accoglimento dei motivi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava il ricorso presentato da M.T. avverso l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.
In relazione alle questioni preliminari osservava che non sussisteva alcuna nullità dell’ordinanza per omessa trasmissione dei verbali dei collaboratori, in quanto le loro dichiarazioni erano state inserite nel testo dell’ordinanza e nelle informative di P.G., con la conseguenza che l’obbligo previsto dall’art. 309 c.p.p. era stato soddisfatto mediante la trasmissione di quelle informative che erano le uniche trasmesse anche al GIP. Osservava poi che non vi era alcuna violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto l’indagato risultava già condannato in via definitiva per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 prima dell’emissione della nuova ordinanza.
Venendo all’esame del merito richiamava per relationem il contenuto dell’ordinanza impositiva e riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, specificando che l’organizzazione delinquenziale volta al traffico di stupefacenti era ben strutturata, con predisposizione di mezzi, uomini e risorse, come documentato da intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento e pedinamento, dai quali emergevano i frequenti contatti tra i correi e lo svolgimento in diretta di attività di taglio e confezionamento della sostanza stupefacente, nonchè la predisposizione di strategie di distribuzione; basti pensare che l’indagato era stato tratto in arresto mentre trasportava più di un chilo di cocaina e per tale reato era già stato condannato. In relazione alle esigenze cautelari riteneva sussistere il concreto pericolo di reiterazione di condotte simili per il ruolo primario svolto all’interno della associazione e per la reiterata condotta di spaccio di sostanza stupefacente.
Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto associativo e al delitto spaccio, nonchè in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto era detenuto dal 2008 e i fatti sì riferivano a circa a due anni fa; non vi erano indizi dell’esistenza di una struttura associativa e della consapevolezza degli indagati di far parte di una associazione, mancava la prova della continuità del rapporto e al massimo poteva parlarsi di concorso di persone nel reato. Sussisteva inoltre violazione di legge nella parte in cui il P.M. aveva trasmesso al tribunale solo gli atti depositati con l’ordinanza ma non gli atti successivi come i verbali di interrogatorio degli altri indagati, favorevoli all’indagato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Non sussiste infatti alcuna violazione di legge nell’omessa trasmissione dei verbali dei collaboratori essendo sufficiente che le parti di dichiarazioni relative all’attuale indagato siano state riportate per intero nella nota informativa o in altri atti di indagine (Sez. 5, 13 maggio 2004 n. 37938, rv. 231001; Sez. 2, 9 febbraio 2006 n. 7610, rv. 233160).
Inoltre i verbali degli interrogatori di garanzia degli altri indagati non possono essere considerati a favore dell’indagato, a meno che non venga dedotta in modo esplicito la suddetta circostanza, mentre nel caso di specie la doglianza viene avanzata in forma probabilistica.
Tutti gli altri motivi di ricorso sono aspecifici e si limitano ad escludere in senso tautologico la sussistenza dei gravi indizi indicati analiticamente dal tribunale anche attraverso il richiamo all’ordinanza impositiva.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
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