Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto in data 13.7.2010 la Corte di appello di Caltanisetta confermava il decreto di confisca emesso in data 20.10.2005 dal Tribunale di Caltanisetta ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, avverso il quale avevano proposto appello V.C. P. e T.G., relativo a un appartamento e a un’autorimessa siti in (OMISSIS), già sottoposti a sequestro, con la seguente motivazione.
Nei confronti di V.C.P. era stata disposta in data 6.5.1998 la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, sul presupposto della sua pericolosità qualificata dall’appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra.
Il Tribunale di Caltanisetta, con il menzionato decreto, aveva confiscato i suddetti beni immobili e rigettato la richiesta di confisca di altri beni intestati ai figli del V., dopo aver preso in considerazione, anche mediante accertamenti peritali, da una parte, le disponibilità lecite accertate in capo al nucleo familiare del V. nel periodo fra il (OMISSIS) e, dall’altra, gli esborsi contemporaneamente sostenuti dal medesimo nucleo familiare.
La Corte d’appello riteneva che non dovesse essere compiuta alcuna rivalutazione della pericolosità del V., in quanto ai fini della confisca ex L. n. 576 del 1965, art. 2 ter era sufficiente accertare che la misura personale non fosse stata revocata, presupponendosi la permanenza di detta pericolosità durante tutto il periodo di applicazione originariamente indicato.
Riteneva che fosse del tutto irrilevante l’assetto formale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e che la disponibilità degli immobili in questione in capo al V. si desumeva inequivocabilmente dal fatto che si trattava di un immobile destinato ad abitazione del nucleo familiare sicchè, una volta escluse le risorse per l’investimento in capo alla T., si doveva necessariamente ritenere che il V., per procurarsi il bene, ne avesse finanziato l’acquisto. La Corte focalizzava l’attenzione sulla situazione esistente prima dell’esborso, avvenuto il 15.12.1995, sostenuto per l’acquisto degli immobili de quibus.
Analizzate le conclusioni dei periti e del consulente della difesa, quantificava in L. 142.246.000 la somma versata all’atto dell’acquisto dell’appartamento e dell’autorimessa di (OMISSIS).
Dagli accertamenti disposti era risultato che i redditi familiari erano pari a zero negli anni 1986 e 1987 e successivamente, fino al 1993, si attestavano su importi complessivi annui non superiori ad Euro 5.000,00; quindi, prima della vendita degli immobili di (OMISSIS) appartenenti alla T., compiuta il 29.12.1993, non poteva essere avvenuto alcun accumulo di somme di origine lecita idonee a giustificare i successivi acquisti. Analizzate le risultanze e le conclusioni dei periti e del consulente della difesa, La Corte d’appello fissava in complessive L. 105.500.000 la somma ricavata dalla vendita dell’appartamento e dell’autorimessa di (OMISSIS).
Tale somma, a giudizio della predetta Corte, doveva ritenersi in misura non indifferente utilizzata negli anni 1994 e 1995 per far fronte alle spese di sostentamento familiare e legali (lo stato di detenzione del V. aveva avuto inizio nell’anno 1993), tenendo anche conto del fatto che le entrate lecite annuali erano scese ad Euro 4.000,00, con conseguente disponibilità media mensile di Euro 335,00 circa.
Risultava, quindi, ingiustificato l’esborso di L. 142.246.000 per l’acquisto degli immobili di (OMISSIS), poichè il nucleo familiare non disponeva, alla data del 15.12.1995, di tale somma lecitamente acquisita.
D’altra parte, non erano state rilevate, in prossimità dell’acquisto, movimentazioni di denaro che potessero consentire di tracciarne la provenienza, anche in parte, dalle vendite di due anni prima effettuate dalla T..
Avverso il suddetto decreto della Corte di appello di Caltanisetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di V.C. P. e di T.G. ed ha chiesto l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.
Il decreto impugnato era stato emesso pur essendo venuto a mancare un presupposto indefettibile per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, l’attualità della pericolosità sociale del V., sulla quale nell’impugnato provvedimento non era stata compiuta alcuna analisi, non considerando, in particolare, che il predetto aveva trasferito, assieme ai propri due figli, la propria residenza, dimora e domicilio nel Comune di (OMISSIS) nella regione Marche, al fine di tranciare qualsiasi legame anche territoriale con (OMISSIS) e i luoghi della (OMISSIS) nei quali era stato accusato di avere commesso delitti. Il decreto di confisca era stato emesso senza un sicuro accertamento della disponibilità dei beni da parte del V. e in carenza del presupposto del requisito della rilevante sproporzione tra i redditi dei ricorrenti e il valore dei beni in questione.
Non rispondeva al vero che l’appartamento e l’autorimessa, intestati a T.G. e ubicati in (OMISSIS), fossero destinati al nucleo familiare, in quanto risultava in atti che il Va. viveva, unitamente ai figli, da almeno quindici anni nella regione Marche, mentre T.G. aveva continuato ad abitare nel predetto immobile, acquistato esclusivamente con propri mezzi finanziari.
Non si era tenuto conto del fatto che i coniugi ricorrenti erano in regime di separazione di beni dal 14.1.1978 e che T.G. aveva acquistato la proprietà dei suddetti immobili mediante proprie ed esclusive risorse finanziarie, di cui era stata dimostrata la provenienza. Non era stato provato in alcun modo che gli immobili in questione fossero stati acquistati con il frutto di attività illecite o che il loro valore fosse sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta.
L’esborso sostenuto per l’acquisto dell’appartamento e dell’autorimessa di cui trattasi – pari a L. 72.326.993 – era avvenuto all’atto del rogito notarile del 15.12.1995, con il quale la proprietà dei medesimi era stata trasferita a T.G..
Nel 1991 la predetta aveva stipulato un contratto preliminare per l’acquisto dei suddetti immobili, ottenendo, previo versamento di una caparra, il possesso dei beni.
Nel 1993 aveva venduto al prezzo di L. 110.662.500 un appartamento e un’autorimessa di sua proprietà, siti in (OMISSIS), ricevuti in dono dal padre.
Nel dicembre 1995, con parte del ricavato della vendita degli immobili di (OMISSIS), aveva versato il saldo, per l’acquisto dell’appartamento di (OMISSIS), all’atto della stipula del rogito.
Nel provvedimento impugnato, mal calcolando le esigenze del nucleo familiare del V., si era giunti all’assurda conclusione che i redditi familiari pervenuti tra il 1986 e il 1993 sarebbero stati impiegati per il sostentamento del nucleo familiare, senza considerare che i figli erano vissuti fin dalla tenera età in convitto con retta a carico della Regione Siciliana e che ai loro bisogni avevano provveduto i nonni paterni.
Del tutto arbitrariamente, poi, si era ritenuto che la somma ricavata dalla vendita dell’appartamento e dell’autorimessa di (OMISSIS) fosse stata utilizzata in gran parte negli anni 1994 e 1995 per il sostentamento della famiglia e per spese legali, non tenendo conto che in quel periodo il V. era detenuto e che la di lui moglie era stata ricoverata per gravi problemi di salute.
Motivi della decisione
Il ricorso è incentrato su motivi di fatto e critiche alla motivazione del provvedimento della Corte di appello di Caltanisetta che non possono essere presi in considerazione, essendo deducibile in sede di legittimità, avverso il provvedimento de quo, solo la violazione di legge. Infatti, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per detta violazione in forza della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e quindi non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo, sancito dal citato art. 4, comma 9, di provvedere con decreto motivato (V. Sez. 1 sent. n. 5525 del 2.10.1997, Rv. 209129).
Il ricorrente si lamenta per il fatto che nel provvedimento impugnato non fosse stata compiuta alcuna analisi circa l’attualità della pericolosità sociale del V.; ma in tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell’accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego di attività illecite, atteso che la misura pur essendo applicata per scelta del legislatore nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di "prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed è quindi equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240 c.p., comma 2.
In altri termini, la ratio della confisca eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l’applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorchè tale risultato sia conseguibile solo all’esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno della pericolosità del prevenuto (V. Sez. 1 sent. n. 27433 del 15.6.2005, Rv. 231755). Sostiene il ricorrente che il provvedimento di confisca era stato emesso senza un sicuro accertamento della disponibilità dei beni immobili, intestati alla moglie T. G., da parte del V..
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, però, la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente o indirettamente, e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pur relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dalla citata Legge, art. 2 bis, comma 3; il legislatore presuppone, infatti, che l’indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava pertanto l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (V. Sez. 1 sent. n. 2960 del 7.12.2005, Rv. 233429).
Nel provvedimento impugnato si è analizzata quale fosse, prima dell’acquisto degli immobili in questione, la situazione reddituale del V. e della moglie e, alla stregua dei risultati di detta analisi, si è concluso che le disponibilità per l’acquisto di detti immobili poteva provenire solo dalle attività illecite del V..
Nel ricorso si sostiene, in definitiva, che dalle indagini esperite si poteva evincere che l’acquisto dell’appartamento e dell’autorimessa, siti in (OMISSIS), era avvenuto con i proventi di una vendita, avvenuta due anni prima, da parte di T.G. di beni immobili a lei intestati e siti in (OMISSIS).
La Corte di appello, dopo aver verificato anche tramite perizie le disponibilità lecite del nucleo familiare del V. nel periodo dal 1986 al 2002, ha con ampia motivazione, e prendendo in considerazione i motivi dedotti con l’atto di impugnazione, escluso che l’acquisto dei beni immobili in questione fosse avvenuto con i proventi della vendita degli immobili siti in (OMISSIS), traendo da questo accertamento le conseguenze previste dalla legge in termini di confisca dei beni sequestrati.
Le valutazioni di merito della Corte di appello, contenute in una motivazione certamente attenta e approfondita, sono sottratte al vaglio di legittimità, una volta verificato che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – sono stati rispettati i presupposti di legge per ordinare la confisca dei beni avendo la Corte distrettuale accertato che l’acquisto dei beni in questione non poteva essere avvenuto con i proventi della vendita degli immobili siti in (OMISSIS) e di proprietà di T.G..
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000) al versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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