Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
M.M. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 23 febbraio 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti alla pretura di Roma 1’8 agosto 1997, definito con sentenza del 18 dicembre 1999, parzialmente confermata con sentenza della corte d’appello di Roma del 1 agosto 2002, cassata con sentenza del 22 dicembre 2005 a seguito della quale la corte d’appello di Perugia, davanti alla quale è stato celebrato il giudizio di rinvio ha pronunciato sentenza definitiva del 11 dicembre 2007. La corte territoriale ha affermato che la durata complessiva del giudizio, pari a otto anni è ragionevole.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
I ricorrenti censurano la decisione della corte territoriale sia per avere ritenuto applicabile nella specie il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 mentre il ricorso davanti al giudice amministrativo è stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma indicata, sia per avere ritenuto che la durata del procedimento davanti al t.a.r. debba essere calcolata a partire dalla data della presentazione dell’istanza di prelievo invece che da quella del deposito del ricorso.
Il ricorso è fondato.
La corte d’appello di Milano non ha fornito alcuna motivazione dell’accertamento di fatto relativo alla durata complessiva del giudizio individuata in otto anni, mentre dalla cronologia esposta dal ricorrente risulta che tale durata è di dieci anni e quattro mesi. Tale motivazione non può individuarsi nella detrazione di periodi di stasi del processo causata da richieste di rinvio da parte del ricorrente perchè la detraibilità di tali periodi costituisce affermazione di ordine generale non riferita nè riferibile al caso concreto.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alla corte d’appello di Firenze che dovrà motivare in ordine all’accertamento della durata complessiva del giudizio e provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
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