T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 16-05-2011, n. 4204 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 3850 del 13 dicembre 2010, prot.n. 112331 del 13 dicembre 2010, il XIII Municipio di Roma, Unità Organizzativa Tecnica, ha ingiunto la rimozione/demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d’uso da una categoria all’altra abusivamente realizzati.

In particolare si tratta di " realizzazione nel giardino di proprietà di un manufatto in muratura di circa 30 mq, poggiante al muro perimetrale dell’edificio principale e suddiviso internamente, mediante tramezzature, in soggiorno con a.c. bagno e camera da letto, finito e dotato di impianto elettrico e termoidraulico, collegato all’abitazione principale tramite una porta interna e provvisto di portone di ingresso e quattro finestre".

Nel ricorso si sostiene che la ricorrente è stata riconosciuta "cieca assoluta" e pertanto le opere sono state realizzate all’esclusivo fine di consentire ad alcuni suoi familiari di sistemarsi, in via precaria, presso l’immobile di via delle Quinqueremi, n. 57; nonché di permettere da detta abitazione l’accesso alla strada senza il superamento delle barriere architettoniche (nello specifico degli scalini sfalsati) posti nell’androne condominiale".

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione art. 2 Costituzione e stato di necessità;

2). Eccesso di potere e contraddittorietà;

In data 29.4.2011 si è costituito il Comune di Roma che ha replicato precisando che gli articoli richiamati nel ricorso non hanno alcuna attinenza con il caso di specie.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). effettivamente, le disposizioni richiamate nell’impugnativa appaiono inconferenti e non sono in grado di smontare il provvedimento adottato dall’Amministrazione;

b). una eventuale autorizzazione a costruire in deroga – avente come unico presupposto il superamento delle barriere architettoniche – deve infatti rispettare l’apposita normativa in materia (cfr., l. 9 gennaio 1989, n. 13 che detta disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati al fine di garantirne la fruizione da parte dei portatori di handicap);

c). dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001 con il successivo art. 10, comma 1, lettera a), che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, e con l’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire, si desume che l’Amministrazione ha – infatti – correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *