Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso spedito per la notifica in data 16/05/06 e depositato il 18/05/06 P.D.M., in qualità d’invitante, ha impugnato il provvedimento del 10 aprile 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal figlio S.P.W.R..
Il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Esteri, costituitisi con atto depositato il 10/06/06, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanze n. 738/2006 del 15/06/06, n. 834/2006 del 07/07/06 e n. 951/2006 del 30/08/06, il Tribunale ha ordinato gli adempimenti istruttori ivi indicati.
Con ordinanza n. 5985/2006 del 23/10/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.D.M., in qualità d’invitante, impugna il provvedimento del 10 aprile 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal figlio S.P.W.R..
Con la seconda censura, da ritenersi assorbente rispetto alla prima avente carattere meramente procedimentale, la ricorrente prospetta il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Il motivo è fondato.
Il gravato provvedimento di diniego del visto non reca alcuna indicazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della sua decisione né tale carenza è stata sanata in corso di giudizio dalla stessa amministrazione e ciò nonostante le esplicite richieste istruttorie in tal senso rivolte dal Collegio con le ordinanze n. 738/2006 del 15/06/06, n. 834/2006 del 07/07/06 e n. 951/2006 del 30/08/06.
Il difetto di motivazione in esame appare non conforme alla normativa vigente come già statuito da questo Tribunale (TAR Lazio n. 1778/05) in quanto la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere intesa non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo) ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempre, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato fermo restando il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego per cui l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.
Tale opzione ermeneutica risulta coerente con l’art. 24 Cost. consentendo, comunque, all’interessato e al giudice di sindacare l’esistenza e la legittimità del motivi posti a fondamento del diniego di visto.
Nella fattispecie, come già precisato, le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego di visto non sono emerse neanche a seguito delle tre ordinanze istruttorie emesse dal Tribunale e di tale condotta processuale deve tenersi conto ai sensi degli artt. 64 comma 4° d. lgs. n. 104/10 e 116 comma 2° c.p.c. nel senso di ritenere che tali ragioni non esistono o non sono legittime e che, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Il Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
Deve, invece, essere disposta la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed il Ministero dell’Interno che non ha emesso l’atto intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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