Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19115 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. Monetti Vito.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre S.G. avverso la sentenza di patteggiamento del tribunale di Milano del 10.12.2010, che applicò nei suoi confronti la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 510,00 di multa per i reati di appropriazione indebita aggravata e falso in scrittura privata, disponendo il mantenimento del sequestro dei beni già oggetto di sequestro preventivo a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 c.p.p..

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di erronea applicazione dell’art. 316 c.p.p., avendo in sostanza il Tribunale disposto la conversione del sequestro preventivo in conservativo al di fuori dei presupposti di legge, in particolare prescindendo da corrispondenti iniziative del PM e della persona offesa.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione al capo della sentenza concernente il reato di cui all’art. 485 c.p., asseritamente non ravvisabile in relazione alla natura dei documenti oggetto dell’imputazione e alla natura della falsificazione; si tratterebbe infatti di documenti privati a proposito dei quali sarebbe configurabile soltanto una falsità ideologica, punibile solo quando riguardi atti pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO E’ fondato il primo motivo.

Il sequestro preventivo non poteva essere mantenuto ai sensi dell’art. 316 c.p.p., in assenza dell’iniziativa del PM a tutela dei crediti erariali, o della persona offesa, nemmeno presente in udienza, nè costituitasi parte civile, a garanzia dei crediti "privati" nascenti dal reato. Nè varrebbe, per i crediti erariali, il parere contrario espresso dal PM sulla richiesta di dissequestro dei beni formulata in udienza dalla difesa, parere che non corrisponde certo all’esercizio del potere di iniziativa attribuito al requirente dall’art. 316 c.p.p. per ottenere la conversione del sequestro preventivo in conservativo, ma concreta una mera interlocuzione di carattere "consultivo".

Manifestamente infondato è invece il secondo motivo.

I documenti di cui l’accusa assume la falsità, che documenterebbero spese mai effettuate dall’imputato, provengono infatti da terzi, e non possono quindi che essere falsi anche nella loro "materialità", alla stregua dell’ipotesi accusatoria, non risultando indicazioni sull’eventuale complicità con l’imputato degli apparenti firmatari, ipotesi rispetto alla quale la stessa richiesta di patteggiamento ha impedito peraltro qualunque approfondimento.

La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla conversione del sequestro preventivo, dovendosi disporre il dissequestro dei beni e la loro restituzione all’avente diritto mentre il ricorso va dichiarato nel resto inammissibile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione del sequestro preventivo, e dispone il dissequestro dei beni e la loro restituzione all’avente diritto; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *