Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.S. propone personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata il 22 gennaio 2010 dal Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento che lo vede imputato, con la quale è stata respinta la eccezione di incompetenza territoriale, deducendone l’abnormità.
La pronuncia con la quale il giudice respinge la eccezione di incompetenza per territorio non è suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio non previsto dalla legge, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
L’ordinanza stessa, poi, non può affatto considerarsi abnorme, rientrando nei poteri-doveri del giudice che l’ha pronunciata, a prescindere, evidentemente, dalla relativa correttezza, che potrà essere sindacata nei tempi e con le forme previste dalla legge.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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