Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 10 maggio 2010, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 7 luglio 2006, ha ridotto la pena inflitta a P. G. in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro al medesimo ascritti in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa la pena inflitta a G.A. quale imputato del delitto di cui all’art. 455 cod. pen..
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto nell’interesse del P., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata spiegazione, anche alla luce dei rilievi in fatto svolti in sede di appello, di quale fosse stato in concreto l’apporto offerto dall’imputato alla realizzazione della rapina, essendosi la sentenza impugnata lungamente impegnata nello scandagliare l’elemento, in realtà neutro, rappresentato dalla semplice presenza in zona dell’imputato stesso. Presenza, peraltro, anche documentalmente spiegata con le ragioni di lavoro. Sarebbero poi rimaste senza risposta tutta una serie di circostanze evidenziate dalla difesa nell’atto di appello e che in sede di ricorso vengono riprodotte: circostanze che, ad avviso del ricorrente, ove adeguatamente delibate, avrebbero condotto al proscioglimento dell’imputato.
Nel ricorso proposto nell’interesse del G. si censura la totale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, desunta dai giudici a quibus dal solo fatto della detenzione della banconota falsa.
Il 22 aprile 2011, la difesa del P. ha depositato nota di produzione documentale contenente la sentenza pronunciata a carico di M.D. dal Tribunale di Messina il 5 ottobre 2010 e verbale delle dichiarazioni rese dal M. all’udienza del 16 luglio 2010, nelle quali non farebbe menzione dell’imputato fra gli autori del fatto.
I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibili. Quanto al ricorso proposto nell’interesse del P., le censure si limitano,infatti, ad evocare, nella sostanza, profili che inersicono soltanto all’apprezzamento dei singoli indizi ed alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del doppio grado di merito, senza porre in luce aporie o arresti significativi nel percorso logico giuridico secondo il quale si è snodata la completa disamina motivazionale, attenta anche a scandagliare – contrariamente a quanto deduce il ricorrente – le varie questioni dì fatto agitate nei motivi di appello, a ciascuna delle quali è stata fornita adeguata e logica risposta. I motivi di ricorso, dunque, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, che, come si è già accennato, risultano sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (presenza sul luogo dei fatti;
valutazione critica delle relative giustificazioni; ricostruzione del ruolo svolto per la consumazione dell’illecito; apprezzamento delle dichiarazioni "di favore" rese dal correo, da scrutinare, comunque, nel corredo del panorama indiziario, a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 3), in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Quanto al G. il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, specie se letta in logica correlazione con la pronuncia di primo grado, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo – anche per ciò che attiene all’elemento soggettivo del contestato reato – ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativi.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, per ciascuno di essi, al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.