Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-05-2011, n. 19108 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 25-26 ottobre 2010, confermava l’ordinanza del G.I.P. di Napoli, in data 8/10/2010, con la quale veniva disposta nei confronti di A. L. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico.

Proponevano autonomi ricorsi per cassazione il difensore degli indagati. Nell’interesse di A.L. veniva dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 273 e 274 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 416 bis c.p.. In particolare rilevava come non fosse chiaro se le intercettazioni fossero il riscontro a eventuali dichiarazioni accusatorie o se il riscontro fossero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mancando ogni valutazione sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di F.M. e C.D..

Il difensore di A.V. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al tempo del commesso reato, mancando la prova degli accordi apicali con i reggenti del clan Zagaria, non essendo stata effettuata alcuna indagine sulle forniture di calcestruzzo, mancando ogni analisi dei fatti individuanti la condotta penalmente rilevante.

Evidenziava come i pentiti F. e G. erano a conoscenza di fatti antecedenti l’epoca di contestazione dei reati (2007), rilevando la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie;

b) violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, non avendo valutato il Tribunale il tempo dal trascorso reato risalente agli anni 2006-2007.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

In materia di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico degli indagati, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Cass. pen., Sez. 2A, 17/12/2004, n. 3240).

Nella specie, i giudici del riesame di Napoli hanno ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, con riferimento al reato di associazione a delinquere di stampo camorristico, anche se poi l’imputazione è stata modificata quale concorso esterno in associazione di stampo mafioso, desunti, in particolare, nei confronti di A.L. da diverse intercettazioni da cui si evince come lo stesso abbia fornito un apporto considerevole nel favorire la latitanza di un personaggio importante della mafia indicato con l’espressione "escavatore" che, in base a quanto emerso dalle conversazioni, doveva essere "spostato" e "per più di una notte".

Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come dalle conversazioni intercettate emergesse uno stretto rapporto con F.S., raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per associazione di stampo camorristico. In altra conversazione ambientale all’interno di un’autovettura, l’interlocutore ( S.N.) parlando con tale P. spiega che non conviene lavorare con gli A. perchè non pagano, essendo i prestanome della camorra e, in altra intercettazione, dichiara che sono una sola cosa con i Z..

Anche il collaboratore F.M. dichiara che A. L. sostituiva il fratello Vincenzo in caso di assenza, era spesso presente alle riunioni con i componenti del clan Zagaria, riferendo lo stesso collaborante che la percentuale delle somme spettanti per le attività illecite del clan era del 50%, in base agli accordi con lo Z..

Anche G.A., del gruppo Belforte, riconoscere un analogo ruolo all’indagato.

Il Tribunale, ha ritenuto accertato giudizialmente la partecipazione di A.V. al clan Zagaria fino al 14.12.2006 in base alla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in pari data, ritenendo, con motivazione logica, incensurabile in questa sede, la perdurante partecipazione dell’ A. alla associazione criminosa anche in epoca successiva con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia F.M., che ancorchè abbia affermato di avere avuto rapporti diretti con A.V. fino al 2005, epoca del suo arresto, ha specificato di avere appreso dai compagni di detenzione presso al casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, B.S., T.G., N.S. e F.M. che i rapporti erano durati anche nel 2006 e 2007.

Inoltre, ha evidenziato che l’azienda da dei fratelli A. era solo formalmente di loro proprietà, ma in realtà apparteneva a Z.M., avendolo verificato di persona più volte, essendo a conoscenza che entrambi i fratelli A. erano i collettori delle tangenti sugli appalti per conto del clan Zagaria (pag. 5 ordinanza).

Anche il teste G.A. ha confermato nell’anno 2010, che i fratelli A. erano i referenti del clan Zagaria e dei casalesi in generale, riconoscendo in foto entrambi i fratelli con i quali ha dichiarato di avere avuto rapporti fino al 2000, ma ha aggiunto di avere saputo che i rapporti con il gruppo Zagaria era proseguito anche in epoca successiva. Dal complesso probatorio il Tribunale ne ha coerentemente e logicamente desunto che il clan Zaccaria avesse interessi di natura patrimoniale nell’impresa dei fratelli A., di cui sponsorizzava le gare di appalto, come risulta da sentenza di patteggiamento passata in giudicato, individuando in capo ai medesimi fratelli anche il ruolo di collettori delle tangenti versate dagli imprenditori alla criminalità organizzata. Anche i collaboratori di giustizia C.D. ha rivelato che A.V. aveva il ruolo di riscuotere il 50% della quota di tangenti per conto del clan Zagaria.

Il tribunale ha ritenuto riscontrate reciprocamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, anche quando sono "de relato", indicano la fonte della loro conoscenza è solo, comunque, coerenti con gli altri elementi acquisiti.

Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "la modifica apportata all’art. 292 c.p.p., comma 2 con la L. 8 agosto 1995, n. 332 che ha introdotto la partizione c) bis, non impone al giudice del riesame un onere di motivazione tale da rendere necessaria un’analisi puntuale di ogni elemento fornito dalla difesa, quando l’irrilevanza di simile elemento risulti chiara dall’esposizione delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi che legittimano in concreto la misura disposta" (Cass. Sez. 1 sent.

990 del 04.03.1996 dep. 04.04.1996 rv 205048). Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "la norma di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2 ter, in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, nè tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari". (Cass. Sez. 6 sent. n. 13919 del 28.2.2005 dep. 14.4.2005 rv 232033).

Il Tribunale ha evidenziato, sulla base dei riscontri inizianti, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero sovrapponibiii in ordine alla sussistenza del reato di associazione mafiosa di stampo camorristico, rilevando la coerenza delle dichiarazioni stesse con ulteriori elementi probatori acquisiti (intercettazioni), con un riscontro reciproco anche quando le dichiarazioni sono de relato, indicando comunque i dichiaranti la fonte della loro conoscenza, desumendone la partecipazione dell’indagato al clan Zagaria.

Generico è, inoltre, il motivo relativo alla asserita mancanza delle esigenze cautelari in quanto la contestata partecipazione ad un’associazione mafiosa rende operante la presunzione di pericoiosità degli indagati di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, presunzione non superata dalla difesa dell’indagato, ancorchè gli episodi contestati siano risalenti nel tempo, evidenziando anche il Tribunale come, in particolare, A.V. abbia proseguito l’attività delittuosa, nonostante una precedente condanna ed evidenziandosi, nel corpo motivazionale, la pericolosità e l’allarme sociale, soprattutto per gli imprenditori della zona, derivante dall’attività delittuosa a favore della criminalità organizzata.

Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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