Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 16-05-2011, n. 19130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 24 maggio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva l’archiviazione del procedimento penale contro C.S., avviato a seguito di querela presentata da P.E. per il reato di cui all’art. 392 c.p..

2. Avverso il suddetto decreto, propone ricorso per Cassazione il difensore di P.E., con cui denuncia violazione di legge, in quanto il Giudice delle indagini preliminari, nonostante la presentazione in data 14 aprile 2010, di una formale opposizione avverso la richiesta presenta dal P.M., ha proceduto ad archiviare il procedimento de plano, ignorando completamente il contenuto della suddetta opposizione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il G.i.p., ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato.

Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione.

Nel caso in esame, il Giudice, nel disporre l’archiviazione de plano, ha del tutto ignorato la presentazione della opposizione da parte della parte offesa, ragion per cui il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per i seguiti di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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