Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
er la parte civile), che si è associato alle conclusioni del P.G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. Il difensore di C.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado per il reato di cui all’art. 328 c.p., commesso in data (OMISSIS), per non avere dato seguito alla richiesta formulata da G.L. perchè le venisse rilasciata copia della Delib. 5 dicembre 2002, n. 100, della Giunta Municipale del Comune di Padria, del quale lo stesso C. era, all’epoca, sindaco, e per non avere risposto alla G. per esporre le ragioni del suo ritardo.
Il ricorrente deduce in primo luogo la "inosservanza di norme extrapenali" (L. n. 241 del 2009, art. 5 e L. n. 142 del 1990, artt. 36 e 37), sostenendo che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna responsabilità per mancata risposta in capo al sindaco C., in quanto l’amministrazione aveva provveduto, con apposito regolamento, ad organizzare gli uffici ed i servizi comunali con specifiche attribuzioni di competenze ai rispettivi responsabili.
Con un secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del C., in quanto l’istruttoria compiuta non avrebbe dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto al prevenuto.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Si tratta, infatti, di censura già esaminata e ritenuta infondata, con adeguata motivazione, dalla Corte di merito, che ha correttamente sottolineato che, nel caso di specie, era stato accertato che il sindaco C. aveva trattenuto personalmente presso di sè l’istanza della G., così annullando l’ordine di competenze individuato nel decreto n. 6 del 2002, con il quale aveva nominato i responsabili degli uffici e dei servizi.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta equa – di Euro mille in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di euro tremila oltre accessori, in favore della p.c. G.L..
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