Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23 settembre 2007 il Giudice di pace di Cassano D’Adda, dichiarava C.L. – imputato dei reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p. per avere offeso e minacciato R. V., come descritto in rubrica, in data (OMISSIS) (querela del 26 gennaio 2005) responsabile in relazione ai reati ascrittigli e lo condannava con la concessione delle generiche,alla pena di Euro 1.500 di multa come da dispositivo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo.
1 – la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza della legge penale.
Rilevava che a carico dell’imputato erano state valutate le testimonianze e la deposizione della persona offesa, nonchè la documentazione prodotta (documentazione medica e quella inerente alla conciliazione della controversia di lavoro con la persona offesa).
A riguardo evidenziava l’erronea affermazione di responsabilità dell’imputato avendo i testi negato di avere udito le ingiurie e minacce rivolte al R..
Pertanto rilevava che le dichiarazioni della persona offesa risultavano prive di riscontri ed erano state smentite dalle deposizioni testimoniali.
Peraltro il ricorrente evidenziava la temerarietà dell’azione, e la tardi vita della querela – (presentata il 26 gennaio 2005 per fatti risalenti al 29 ottobre 2004).
Inoltre deduceva la violazione di norme processuali avendo il Giudice tenuto conto dei verbali di sommarie informazioni che erano state assunte dai CC. da ritenere inutilizzabili ai fini probatori.
Infine rilevava la mancanza di motivazione sulla entità della pena e l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sul punto.
Evidenziava che era stata applicata la pena, senza tener conto della continuazione, e valutando un’aggravante mai contestata, nonchè dopo avere concesso le generiche, e determinando per il capo A – una pena superiore al massimo edittale. Chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
La Corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero il Giudice di Pace ha formulato una motivazione carente, in riferimento all’accertamento degli elementi costitutivi dei reati ascritti all’imputato, ossia le ingiurie(relative agli insulti nei confronti della persona offesa, R.V., che sarebbero stati pronunziati in una riunione non meglio indicata, e le minacce di rette al R., al quale l’imputato aveva rivolto l’espressione contestata ai sensi dell’art. 612 c.p..
In ordine alla responsabilità dell’imputato il Giudice non ha chiarito il percorso logico seguito nella decisione,avendo rilevato delle incertezze e ricordi generici dei testi esaminati, e d’altra parte ritenendo che le testimonianze avessero confermato il verificarsi di una discussione tra le parti.
Resta dunque inadeguata e assolutamente carente la motivazione del provvedimento impugnato che non individua le risultanze su cui si fonda il giudizio di responsabilità. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace competente,restando assorbito l’ulteriore motivi di gravame dalle precedenti osservazioni.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Cassano D’Adda.
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