Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Chiamato a rispondere del reato ex art. 570 cpv. c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore M., C.G. fu ritenuto responsabile dal Tribunale di Sciacca e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 20.02.2009, confermava la pronuncia di primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito:
1.- ha erroneamente considerato sufficiente per la sussistenza del reato la mera e parziale inadempienza civile, che non ha mai determinato la mancanza dei mezzi di sussistenza per la minore, in relazione anche alle risorse e all’intervento della madre;
2.- ha motivato in modo del tutto inadeguato sulla capacità economica dell’imputato, interpretando in modo erroneo ed estensivo alcune dichiarazioni da lui rese.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Lo stesso, invero, è stato proposto il 25.06.2009, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica all’imputato, avvenuta in data 11.05.2009, dell’estratto contumaciale della sentenza, depositata nei termini di legge.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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