Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 17-05-2011, n. 19323 Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Foro di Cagliari.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 settembre 2010, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, condannava alla pena pecuniaria dell’ammenda L.S. e P.A. per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) relativamente all’esecuzione di interventi edilizi in parziale difformità dalla concessione edilizia.

Avverso tale pronuncia i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deducevano la violazione dell’art. 44, lett. a) in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 2, comma 2 e art. 10 e della L.R. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, art. 13, comma 1, lett. g).

Osservavano, a tale proposito, che la Regione Sardegna, avente competenza esclusiva in materia edilizia, aveva disposto, nell’art. 13, comma 1, lett. g) della menzionata Legge Regionale che le varianti a concessioni edilizie già rilasciate, a determinate condizioni che indicava, erano soggette a semplice autorizzazione, con la conseguenza che gli interventi oggetto di contestazione erano del tutto irrilevanti sotto il profilo penale.

Con un secondo motivo di ricorso deducevano la violazione dell’art. 157 c.p., osservando che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione contestata doveva ritenersi maturato sussistendo situazioni nelle quali la decorrenza di tale termine doveva ritenersi iniziata non con il completamento dei lavori, bensì quando il fabbricato viene rilevato per essere accatastato.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre preliminarmente osservare, con riferimento alla normativa regionale invocata e prescindendo dai limiti della competenza primaria in materia edilizia che qui non rileva, che il richiamo operato in ricorso riguarda un testo non più vigente, avendo la menzionala L.R. n. 23 del 1985 subito diverse modifiche ad opera della L.R. n. 28 del 1998 e L.R. n. 5 del 2003 ed il testo attualmente vigente non reca i riferimenti riprodotti in ricorso.

In ogni caso, appare di tutta evidenza come l’intervento sia stato correttamente inquadrato dal giudice di prime cure attraverso l’indicazione puntuale delle difformità dal titolo abilitativo originario.

Invero, per quanto riguarda la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) con riferimento all’inosservanza delle prescrizioni del permesso di costruire, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (Sez. 3 n. 3593, 27 gennaio 2009) che il concetto di difformità parziale si riferisce ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonchè le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.

Si è inoltre affermato che sono soggetti alla sanzione prevista dall’art. 44, lett. a) gli interventi abusivi qualificabili come variazioni essenziali che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^ n. 8316, 3 marzo 2005) individua come una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale.

Ciò posto, deve rilevarsi come gli interventi accertati nella fattispecie riguardino la realizzazione di altezze interne superiori con conseguente aumento di volumetria, di una canna fumaria in violazione del regolamento edilizio, di una scala esterna indipendente di accesso al piano scantinato. Il tutto, osserva il giudicante, con predisposizione di impianti evidentemente finalizzati ad una modifica dell’originaria destinazione d’uso dei locali non oggetto, però, di contestazione.

E’ dunque evidente che le difformità riscontrate possono inequivocabilmente collocarsi tra gli interventi sanzionati dall’art. 44, lett. a), trattandosi di interventi che hanno alterato la sagoma dell’edificio e determinato un contenuto aumento di volumetria oltre a violare, per quanto attiene alla canna fumaria, il regolamento edilizio ipotesi, questa, rientrante tra quelle previste dal menzionato art..

Anche la infondatezza del secondo motivo di ricorso è di macroscopica evidenza.

Il giudice di prime cure, con accertamento in fatto immune da vizi logici e, come tale, non censurabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che, all’atto dell’accertamento (3 maggio 2006), gli interventi oggetto di contestazione risultavano ancora in corso di esecuzione come dimostrato non solo dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell’istruzione dibattimentale, ma anche dall’evidenza della documentazione fotografica prodotta. Ne consegue che, considerata l’interruzione, il termine massimo di prescrizione non risulta ancora spirato, venendo a maturazione il 3 maggio 2011.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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