Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 30.3.2009, il G.U.P. del Tribunale di Pistoia dichiarò L.B.A. responsabile dei reati di associazione per delinquere ed usura, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, pene accessorie, confisca delle somme in sequestro fino a concorrenza di Euro 840.533,00.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili.
Avverso tale pronunzia l’imputato e le parti civili M. S., M.A. e V.A. proposero gravame e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 23.3.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado:
– assolse l’imputato dal reato associativo per non aver commesso il fatto;
– esclusa l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., n. 2 e ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti determinò la pena in anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;
– eliminò le pene accessorie;
– respinse gli appelli delle parti civili;
– confermò nel resto la sentenza di primo grado;
– condannò l’imputato alla rifusione a favore delle parti civili delle ulteriori spese di giudizio.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. violazione di legge in relazione alla mancata presa in considerazione della richiesta di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 441 bis c.p.p., n. 4 a fronte del "novum decisivo" quale sarebbe l’interrogatorio di L.;
2. mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata audizione, anche in appello, di S. che aveva indotto l’imputato ad inviare in Italia il suo denaro per investirlo senza che L. conoscesse l’impiego criminoso;
3. violazione di legge in relazione al divieto di bis in idem in quanto L. era stato assolto dal Giudice di Basilea dall’accusa di riciclaggio;
4. vizio di motivazione in relazione al rigetto delle istanze difensive sopra indicate.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’ipotesi di revoca del giudizio abbreviato di cui all’art. 441 bis cod. proc. pen. attiene all’ipotesi di nuove contestazioni, che nel caso in esame non ricorre.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato. Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d’ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento.
Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l’imputato ha rinunziato all’acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427). Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anzitutto, come ha rilevato la Corte territoriale non si è in presenza di una sentenza straniera suscettibile di divenire irrevocabile ma di un provvedimento di archiviazione.
Infatti questa Corte ha già avuto modo di affermare (ed il Collegio condivide l’assunto) che "il principio del ne bis in idem internazionale, sancito dalla L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54 di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’Italia all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, opera, nel diritto interno, solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili. Ne consegue che non può essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti il decreto di archiviazione emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca che, in base ad entrambi gli ordinamenti, non è in alcun modo equiparabile alla sentenza intesa come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione – costituente l’unico fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli stessi fatti". (Cass. Sez. 1 sent. n. 10426 del 2.2.2005 dep. 16.3.2005 rv 231602. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’incidente proposto da un soggetto condannato in Italia con sentenza definitiva per plurime violazioni alla disciplina sulle armi, in relazione ad alcune delle quali l’Autorità giudiziaria tedesca aveva in precedenza emesso decreto di archiviazione).
In secondo luogo si deve ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all’art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge" (Cass. Sez. 6 sent. n. 459 del 8.11.1996 dep. 24.1.1997 rv 207729).
Nel presente procedimento non è contestato il delitto di riciclaggio in relazione al quale si invoca la precedente pronunzia ostativa.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è infatti denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.