Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 17-05-2011, n. 19292

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.1.1998, il Pretore di Modena dichiarò J. M. responsabile del reato di ricettazione di un’autovettura e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e L. 800.000 di multa, pena sospesa.

Avverso tale pronunzia il difensore dell’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 20.1.2004, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Tullio Virgili, deducendo violazione della legge processuale in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all’imputato che al difensore nel giudizio di primo grado. Il ricorso è fondato.

L’Avv. Tullio Virgili fu nominato difensore con dichiarazione resa dall’imputato all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di (OMISSIS) in data 21.5.1994.

Nel corso del giudizio di primo grado tale difensore nominò un sostituto processuale.

Non consta che vi sia stata revoca di tale difensore o rinunzia al mandato.

Nel giudizio di appello l’avviso dell’udienza fu dato ad un difensore di ufficio, sicchè da un lato ciò integra la nullità del giudizio di appello e dall’altro non consente di ritenere che il difensore di fiducia abbia avuto tempestiva notizia della sentenza di appello.

L’estratto contumaciale è stato notificato al sostituto del difensore d’ufficio, sicchè il ricorso è tempestivo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. Peraltro, essendo maturata la prescrizione del reato in quanto commesso il (OMISSIS), l’annullamento deve essere senza rinvio per l’intervenuta estinzione del reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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