Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che tutti i motivi posti a sostegno del gravame in trattazione (pagine 6 – 16) sono infondati atteso che:
a) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché la causa petendi del ricorso di primo grado è imperniata sulla contestazione del cattivo uso del potere di bonifica di siti inquinati esercitato dal comune di Ponza e non introduce azioni reali a tutela della proprietà o della posizione di concessionario del demanio marittimo (cfr. sul principio generale Cons. St., sez. IV, n. 3678 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.);
b) è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata sotto il profilo della natura infraprocedimentale del provvedimento impugnato (verbale della conferenza di servizi in data 14 dicembre 2009), perché il comune ha espressamente inteso approvare, contestualmente alla definizione della conferenza, tutti i provvedimenti di sua competenza portandoli ad esecuzione immediata e consentendo la realizzazione di due pozzi di emungimento a servizio dell’impianto di raffreddamento della centrale E. gestita dalla società appellante;
c) è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata sotto il profilo della omessa impugnazione di precedenti provvedimenti (piano di caratterizzazione del sito spiaggia di Giancos, parere conforme regionale, ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombro dell’area data in concessione al Mazzella), perché la lesione effettiva, attuale e permanente della sfera giuridica del privato (concessionario di demanio marittimo ad uso turistico e proprietario di immobile limitrofo all’area inquinata), si è verificata con la realizzazione dei su indicati pozzi autorizzati dal provvedimento comunale contestuale alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;
d) è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata sotto il profilo della omessa notifica alla regione Lazio, perché, come già precisato, l’impugnativa è rivolta a contrastare, nella sostanza, gli effetti discendenti dall’approvazione di provvedimenti comunali e non il parere regionale che non ha autonoma rilevanza esoprocedimentale (cfr. sul punto Cons. giust. amm., 28 giugno 2010, n. 964);
e) è infondato il mezzo con cui si nega la violazione dell’obbligo sancito dagli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, perché, nel particolare caso di specie, il Mazzella riveste una particolare posizione di fatto che lo rende destinatario degli effetti dei provvedimenti impugnati; inoltre, dal tenore testuale e dalla ratio della norma sancita dall’art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006 emerge che il proprietario delle aree inquinate inserite nel programma di bonifica (o comunque altro soggetto interessato), può promuovere il programma di bonifica ovvero intervenire volontariamente nella fase della realizzazione degli interventi di bonifica a carico del soggetto responsabile; il che significa che esso assume una posizione qualificata rispetto all’esercizio del potere disciplinato dagli artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152 cit.;
f) è infondato il mezzo con cui si contesta la mancata applicazione dell’art. 21 octies, co. 2, della l. n. 241 del 1990, attesa la natura vincolata del provvedimento impugnato, perché, come esattamente rilevato dal T.a.r., il contenuto del provvedimento che dispone le misure di bonifica è ampiamente discrezionale in considerazione dell’ampiezza delle soluzioni tecniche che possono essere in concreto prescelte ed in vista delle quali può rivelarsi utile l’apporto collaborativo del privato;
g) è infondato il mezzo con cui si deduce l’inammissibilità della censura di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, sotto il profilo che attingerebbe il merito delle valutazioni tecniche discrezionali affidate in via esclusiva all’amministrazione procedente; nel caso di specie il T.a.r. non ha esercitato la giurisdizione estesa al merito al di fuori dei casi eccezionali previsti dall’art. 134 c.p.a.; come risulta per tabulas dalla documentazione versata nel fascicolo d’ufficio (relazione tecnica dell’I.S.P.R.A. del 3 settembre 2010, nota della Regione Lazio in data 2 agosto 2010, nota dell’A.R.P.A. Lazio in data 1 luglio 2007, nota della Provincia di Latina in data 16 luglio 2010), il comune di Ponza ha condotto una istruttoria carente, incompleta, contraddittoria autorizzando misure di bonifica che si rivelano, ad un riscontro estrinseco, abnormi.
Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere respinto e che le spese di lite devono essere liquidate in dispositivo, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
b) condanna l’appellante a rifondere in favore della parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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