Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 381 Aspettativa e congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

diritto quanto segue.
Svolgimento del processo

I fatti a fondamento della vicenda sono complessi e si legano a due vicende diverse – ma in vario modo connesse – che si sono protratte nel tempo a far data dal 1991.

La prima di questa vicenda è relativa alle conseguenze della patologia "lombosciatalgia da discopatia" patita dal ricorrente e giudicata nel 1991 dipendente da causa di servizio, dalla quale sarebbero derivati – a giudizio del ricorrente, ma non dell’amministrazione – vari successivi esiti ed aggravamenti.

La seconda, che si innesta sulla prima e che conduce ai fatti per i quali è oggi causa, prende l’avvio dall’ordine rivolto al militare il 14 dicembre 2000 di recarsi, accompagnato da due sottufficiali, presso l’Ospedale Militare di Milano, per accertamenti conseguenti alla diagnosi di "non idoneità per disturbi psichici" emessa dal responsabile del servizio sanitario regionale dell’Arma. Ritenendolo illegittimo, il militare si sottrasse infatti a tale ordine, intraprendendo una lunga vicenda conflittuale nei confronti dell’amministrazione, nel corso della quale si sono avute diverse pronunce degli organi medico-sanitari preposti e anche vari procedimenti, sia penali militari che amministrativi. Essa è stata alimentata dalla convinzione del ricorrente che le infermità da cui egli era affetto non fossero quelle riscontrate, ma altre, e che quelle esistenti fossero inoltre esiti e aggravamenti della lesione patita nel 1991 e riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A conclusione del lungo dipanarsi dei fatti, l’Amministrazione, ritenendo che il mar. Ie. avesse cumulato nel tempo oltre 730 giorni di aspettativa per motivi di salute nel quinquennio, distribuiti in tre periodi definiti (ciascuno dei quali oggetto di una specifica determina), ha considerato, con provvedimento decorrente dal 5 giugno 2003, sussistenti i presupposti di legge e ne ha disposto (nota prot. n. 265/1.7.2004 del 22 febbraio 2005) il congedo illimitato, e poi anche il suo collocamento nella categoria della riserva (Decreto del direttore della V divisione – II reparto della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. 988 del 21 maggio 2005).

Contro tali provvedimenti, nonché contro quelli presupposti, connessi e conseguenti, ha proposto ricorso l’interessato, deducendone la illegittimità sotto vari profili. Ha ritenuto, in particolare, il ricorrente che quelli adottati lo fossero: a) perché le assenze computate come aspettativa per malattia non avrebbero potuto esserlo per mancanza del necessario presupposto della loro accertata dipendenza da tale causa; b) perché nelle assenze erano stati computati comunque periodi in relazione ai quali le infermità che vi avevano dato causa dipendevano da causa di servizio; c) perché l’inizio dei periodi di aspettativa computati non erano stati preceduti da accertamenti delle commissioni medico ospedaliere e perché l’accertato raggiungimento con essi del limite massimo consentito nel quinquennio era stato reso noto due anni dopo tale raggiungimento; d) perché il provvedimento di collocamento di congedo illimitato (e poi nella categoria riserva) era stato assunto senza alcun preavviso e senza dunque alcuna partecipazione dell’interessato ai sensi della legge n. 241/90; e per non avere comunque valutato l’Amministrazione prima di congedarlo se la sua residua idoneità fisica fosse sufficiente all’impiego in servizi non militari.

Con decisione n. 1590/2009, il T.A.R. adito ha rigettato il ricorso. Contro tale decisione ha proposto appello l’interessato.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come il giudice di prime cure ha accertato, non è contestabile che il ricorrente si sia assentato dal servizio nei periodi di cui alle tre determinazioni in discussione (10 agosto/25 ottobre 1999; 15 febbraio 2001/10 febbraio 2002; 11 agosto 2002/5 giugno 2003).

La circostanza che ciò sia avvenuto è certa.

Lo stesso ricorrente contesta che le sue assenze fossero qualificabili come assenze dovute ad aspettativa a causa di salute. Non che esse siano avvenute.

Con riferimento in particolare al periodo 15 febbraio 2001/10 febbraio 2002 (il solo per il quale la difesa del ricorrente ha tentato di disconoscere il "fatto" dell’assenza, adducendo la circostanza che egli si recava comunque in ufficio, almeno nella parte iniziale del periodo contestato, e che ivi vi era tollerato), tale "assenza" (in senso giuridico) – che costituisce la causa petendi del presente giudizio (nel quale il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento subito perché egli non sarebbe stato appunto "assente" dal servizio) – risulta addirittura giudizialmente accertata da un giudicato reso inter partes (T.A.R. Lombardia, sentenza n. 5516/2007) e che ha appunto statuito che, nel periodo considerato, il mar. Ie. dovesse considerarsi "assente". Lo aveva osservato già anche il giudice di prime cure, ancorché avesse attribuito alla decisione in oggetto tale valenza di giudicato, quando essa ancora non l’aveva, essendosi esso formatosi in verità dopo la pronuncia del T.A.R. Catania, a seguito cioè della perenzione del ricorso contro tale decisione proposto dall’interessato al Consiglio di Stato (decreto presidenziale del 13 settembre 2010).

In punto di fatto soccorre per altro, al riguardo, anche la ricostruzione del giudice di prime cure, che ha puntualizzato, sulla base della documentazione in atti, come sia i 77 giorni di aspettativa computati (dal 10 agosto al 25 ottobre) relativi all’anno 1999, sia i 293 computati per il periodo 11 agosto-5 giugno 2003 sussistano ciascuno (come da note prot. n. 2442/50-1/3-1993 del 20.12.2004) al netto dei 45 giorni di licenza straordinaria spettanti comunque, negli anni di riferimento, all’interessato. E come dunque nessun dubbio possa proporsi sulla effettiva assenza del militare (per malattia non dipendente da causa di servizio) per il tempo massimo consentito nel quinquennio di riferimento.

L’argomento dell’interessato, secondo il quale i periodi in discussione (o almeno parte di essi) non sarebbero qualificabili come periodi di aspettativa per malattia (a causa del mancato valido accertamento di questa) non può essere condiviso, mancando ogni attestazione medico-legale proveniente dall’amministrazione che egli fosse invece, nei periodi in questione, in condizione di idoneità al servizio. L’ultima diagnosi (precedente il lungo periodo di assenza che va dal 15 febbraio 2001 al 10 febbraio 2002) proveniente dalla amministrazione sulle condizioni di idoneità al servizio è, per contro, quella emessa dalla visita presso l’infermeria regionale dell’Arma dell’11 dicembre 2000, le cui risultanze l’interessato non ha per altro consentito che fossero verificate, essendosi rifiutato di recarsi – come a lui ordinato – presso il Reparto neuropsichiatrico dell’Ospedale militare di Milano (rifiuto per il quale è vero che egli è stato poi prosciolto dalla proposta imputazione di disobbedienza, ma è vero anche che lo è stato solo per l’insufficienza degli elementi relativi all’aspetto intenzionale).

Ciò chiarito, appare del tutto giustificato il comportamento dell’Amministrazione. Il ricorrente non ha mai eccepito all’Amministrazione che essa gli impedisse di prestare servizio. Il che fa ritenere che egli non solo non lo prestava (come accertato), ma anche che non lo prestava perché non in condizioni di prestarlo, in quanto appunto in quei periodi in stato di malattia, come ha poi legittimamente qualificato la circostanza l’Amministrazione, nei provvedimenti contestati. Come ha giudicato per altro, con ampia e condivisibile motivazione, il giudice di prime cure, l’Amministrazione non avrebbe potuto comunque assumere determinazioni diverse, non essendo in ogni caso le infermità dell’interessato riconoscibili come derivanti da causa di servizio. Ha osservato di recente la quarta sezione del Consiglio di Stato che non può porsi in dubbio – sulla base di una interpretazione logica del complessivo contesto normativo applicabile (artt. 13, 14, 15, 16 e 29 della legge n. 599 del 1954), che la condizione del dipendente di versare in periodi anche solo di mero "riposo medico" debba ritenersi comunque connessa a ragioni di salute e come essa ne comporti pertanto una assenza dal servizio effettivo da computarsi nel calcolo della misura massima di aspettativa usufruibile per motivi di salute. Con la conseguenza ulteriore (rilevante anche per il nostro caso) che nessuna censura può venire dalla circostanza che l’eventuale qualificazione dell’aspettativa in oggetto sia avvenuta successivamente, con effetto dunque retroattivo (C.d.S. IV, n. 7621/2010).

Quanto alle censure mosse alla decisione impugnata in relazione al mancato preavviso di procedimento e alla mancata valutazione della residua idoneità fisica ai fini di un impiego in servizi non militari, deve osservarsi come anche esse non possano essere condivise da questo Collegio.

La prima per la ragione che il provvedimento emanato (ricognizione dei periodi di assenza per aspettativa dipendente da causa di salute nel quinquennio e conseguente pronuncia di congedo) è provvedimento interamente vincolato (cfr., anche sul punto, C.d.S. IV, n. 7621/2010). La seconda per la evidente ragione che la natura vincolata del provvedimento resosi necessario per i presupposti indicati precludeva qualunque valutazione al riguardo, intervenendo appunto a fatti consumati. Una eventuale valutazione nel senso indicato dal ricorrente sarebbe stata possibile – come esattamente per altro osserva il giudice nella decisione impugnata – solo se il congedo fosse stato motivato per la inidoneità al servizio e non invece determinato dall’intervenuto superamento dei limiti massimi di aspettativa consentita nel quinquennio.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello. Condanna per l’effetto il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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