T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 19-05-2011, n. 2755 Procedimento concorsuale Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 18 settembre 1992 e depositato il 25 settembre 1992, F.E. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del Provveditorato agli studi di Napoli col quale non le era stato riconosciuto il diritto alla riserva di posti per gli invalidi civili ex l. n. 482/1968, nell’ambito della graduatoria definitiva (approvata con d.p. del 31 agosto 1991, prot. n. 54718), relativa al concorso magistrale ordinario per esami e titoli, indetto con d.m. 23 marzo 1990 (in G.U.R.I., serie speciale, n. 72 dell’11 settembre 1990)

2. A sostegno dell’esperito gravame, deduceva che, nonostante risultasse iscritta nell’elenco di cui all’art. 19 della l. n. 482/1968 ed avesse allegato alla domanda di partecipazione al menzionato concorso il certificato di invalidità civile rilasciatole dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non le era stato riconosciuto il corrispondente diritto alla riserva di posti previsto dall’art. 4, comma 8, del d.m. 23 marzo 1990.

Precisava, altresì, che la condizione di invalidità civile le era stata riconosciuta mediante apposizione della sigla "025", in sede di approvazione della graduatoria provvisoria, e della sigla "999", in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

3. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame proposto ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.

4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 1992, la proposta istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 697/1992, così motivata: "nella "legendà relativa alla graduatoria definitiva del concorso in questione, alla sigla "999" corrisponde la qualità di "invalido civilè e… tale sigla è stata indicata, nella graduatoria definitiva, a fianco delle altre due concernenti la posizione della ricorrente… l’interessata alla luce della stessa documentazione amministrativa, ha diritto alla riserva, in quanto invalida civile e… il ricorso non appare, quindi, infondato".

In ottemperanza alla richiamata decisione cautelare, l’amministrazione resistente emetteva il d.p. del 2 marzo 1993, prot. n. 33299, col quale includeva con riserva la F. nella graduatoria definitiva del menzionato concorso magistrale, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 71, nonché la riserva ex l. n. 482/1968, e differendone la nomina in ruolo al momento della definizione del giudizio instaurato mediante il ricorso in epigrafe.

5. Successivamente, in esito all’udienza pubblica del 28 ottobre 2009, la Sezione, avendo rilevato che la ricorrente aveva notificato il gravame proposto ad un solo controinteressato e che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, aveva ordinato, con ord. coll. n. 19/2010, reiterata con ord. coll. n. 603/2010, l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

6. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, il Collegio, verificato il perfezionamento della vocatio in ius nei termini di cui sopra, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione

1. In rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente.

1.1. In effetti, la graduatoria definitiva impugnata, approvata con d.p. del 31 agosto 1991, prot. n. 54718, risulta pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Provveditorato agli studi di Napoli in data 31 agosto 1991, mentre il ricorso in epigrafe risulta notificato il 18 settembre 1992, ossia ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Inoltre, già a partire dall’approvazione della graduatoria provvisoria, era stata a quest’ultima allegata una legenda recante le sigle dei titoli di riserva, tra cui figurava appunto la voce "invalidi civili MR".

Tale legenda, a differenza di quella recante le sigle dei titoli di preferenza (ove, in particolare, quella concernente gli invalidi civili era stata tramutata da "025" in "999"), non aveva subito variazioni in sede di approvazione della graduatoria definitiva. Cosicché, già al momento della pubblicazione di quest’ultima, sarebbe potuto emergere, previo raffronto con la predetta legenda, il mancato riconoscimento del diritto alla riserva di posti per gli invalidi civili ex l. n. 482/1968 in favore della F., stante l’omessa apposizione della corrispondente sigla "MR".

1.2. Il Collegio osserva, tuttavia, che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, è da reputarsi tempestivo il ricorso avverso la graduatoria di una procedura concorsuale, presentato oltre i sessanta giorni dalla sua pubblicazione, da uno dei soggetti compresi nella stessa – come, appunto, la F. -, cui non sia pervenuta comunicazione individuale della formazione della graduatoria. Non è, infatti, applicabile, ai soggetti compresi nella graduatoria di un concorso, l’art. 2 del r.d. n. 642/1907 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), il quale ricollega alla pubblicazione il dies a quo per l’impugnazione nei confronti dei soli soggetti non direttamente contemplati dal provvedimento lesivo, con la conseguenza che l’amministrazione ha l’onere di dare individuale comunicazione agli interessati della formazione della graduatoria nella quale sono inseriti, non essendo sufficiente la mera pubblicazione di quest’ultima all’albo pretorio dell’ente al fine di ottenere il consolidamento degli atti del concorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 174; TAR Campania, sez. V, 8 gennaio 2003, n. 31; 25 novembre 2005, n. 19595; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 maggio 2004, n. 4553; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 22 gennaio 2011, n. 94).

Il termine per proporre ricorso decorre, dunque, per i diretti interessati, dalla predetta comunicazione individuale o, comunque, dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, il cui onere probatorio ricade sulla parte che eccepisce la tardività del ricorso.

Ebbene, nella specie, l’amministrazione resistente, nel sollevare l’eccezione di irricevibilità, si è limitata ad evocare la data di pubblicazione della guaduatoria definitiva e, quindi, non ha compiutamente assolto l’onere della prova circa l’avvenuta piena ed effettiva conoscenza, già in quella data, dell’atto impugnato da controparte, mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato tardivamente esperito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; 13 dicembre 2005, n. 7058; 5 febbraio 2007, n. 452; sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 540; sez. V, 6 febbraio 2008, n. 322; sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2236; sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3150; sez. IV, 18 dicembre 2008, n. 6365; TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 settembre 2006, n. 8609; sez. I, 19 gennaio 2007, n. 367; sez. II, 6 febbraio 2009, n. 1267; TAR Campania, Napoli, sez. II, 6 maggio 2005, n. 5557; Salerno, sez. II, 19 luglio 2007, n. 860; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 6040; sez. III, 11 aprile 2009, n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 maggio 2008, n. 1329; TAR Liguria, Genova, sez. I, 7 aprile 2006, n. 356; 6 giugno 2008, n. 1228; sez. II, 9 gennaio 2009, n. 43; sez. I, 23 febbraio 2009, n. 261; TAR Basilicata, Potenza, 22 agosto 2006, n. 529; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 26 maggio 2009, n. 950).

2. Nel merito, il ricorso in epigrafe si rivela fondato.

In particolare, l’art. 4 del d.m. 23 marzo 1990 subordinava il riconoscimento del diritto alla riserva di posti ai sensi della l. n. 482/1968 all’esibizione dell’attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ex art. 19 della medesima l. n. 482/1968, se non in sede di domanda di partecipazione, entro 15 giorni dalla data di chiusura delle prove orali.

Ebbene, la ricorrente risulta aver assolto tale onere documentale, sia dichiarando il possesso del menzionato titolo di riserva sia allegando alla domanda di partecipazione il certificato di iscrizione nell’elenco ex art. 19 della medesima l. n. 482/1968, rilasciato dall’Ufficio provinciale del lavoro di Napoli il 19 novembre 1990 (prot. n. 5389).

Non sussistevano, pertanto, ragioni per disconoscerle il diritto alla riserva di posti ai sensi della l. n. 482/1968.

3. Stante l’accertata illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente e la ravvisata fondatezza delle censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua della graduatoria impugnata.

3. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata, nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva di posti per gli invalidi civili ex l. n. 482/1968.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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