Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
D.R.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 22 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Roma (che ha confermato l’ordinanza 21 gennaio 2011 del G.I.P. del Tribunale di Latina, di custodia cautelare in carcere, per reati in tema di droga), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari legittimanti la custodia cautelare in carcere.
In particolare si evidenzia che gli indizi valutati non possono ritenersi gravi in quanto non sarebbero in grado di resistere ad interpretazioni alternative, tenuto conto che alla ricorrente, madre di 5 figli, uno dei quali affetto da ritardo mentale, e con il marito pure detenuto, non poteva essere attribuita la detenzione dei grammi 8 di cocaina (57 dosi medie) collocati all’interno di un mobile della cucina, e non in vista "su di un mobile della cucina" come sarebbe stato erroneamente affermato dal Tribunale del riesame.
Il motivo è palesemente infondato per più profili.
Innanzitutto in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" – di cui all’art. 273 c.p.p.- non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta invece ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche ( art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza.
Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Penale sez. 2, 15077/2007).
Inoltre, il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o – come nella specie – assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro).
Quanto alle esigenze cautelari il ricorso più che evidenziare vizi della motivazione o violazione di legge si limita a prospettare una serie di dati idonei a realizzare una revoca od una attenuazione della misura, senza confrontarsi con la diffusa motivazione del Tribunale del riesame, che ha dato adeguate spiegazioni a ciascuna delle critiche oggi riproposte nel ricorso, che, lo si ripete, ha sostanzialmente ignorato la giustificazione proposta dal giudice cautelare alla persistenza della misura della custodia in carcere.
Il ricorso pertanto, nella palese verificata coerenza logico- giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 (mille). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
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