Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto deliberato in data 16 settembre 2010, depositato in cancelleria il 18 settembre 2010, la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’impugnazione avverso il provvedimento emesso in data 8 febbraio 2008 con cui il Tribunale di Ragusa rigettava l’istanza di revoca della confisca di beni disposta con decreto del 10 ottobre 2002 del Tribunale di Ragusa.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il N. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Contrariamente a quanto assunto l’integrazione peritale disposta all’udienza del 28 aprile 2010 era confermativa dei rilievi difensivi. Nè il giudice ha tenuto conto che il richiedente è stato assolto dal giudice di merito dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. confermando così l’insussistenza ex tunc della misura di prevenzione sia personale che patrimoniale tanto che il Tribunale di Ragusa aveva revocato la misura di prevenzione personale.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – I presupposti che legittimano la richiesta di revoca della confisca sono stati dettati dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 57/2006 (Sez. U 19 dicembre 2006, rv. 234956, n. 57, Auddino ed altro) ove si è stabilito essere possibile la revoca della confisca, su iniziativa di chi ha partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato in condizione di prendervi parte (mentre chi non sia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso parte può far valere l’inefficacia nei suoi confronti della confisca mediante incidente di esecuzione) perchè venga accertato sulla base di elementi nuovi sopravvenuti l’invalidità genetica del provvedimento per difetto di uno o più presupposti di legge quali la pericolosità sociale del proposto, la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto, la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta o dall’essere il bene frutto di attività illecite o del reimpiego di profitti illeciti.

L’irreversibilità dell’ablazione non impedisce pertanto di accertare l’originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua emanazione esitando nella restituzione del bene. E per prove nuove devono intendersi, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e) non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neppure implicitamente.

3.2. – Ciò posto, si osserva che il Tribunale ha correttamente evidenziato la non ricorribilità dei presupposti per addivenire alla revoca della confisca dei beni ai sensi del citato L. n. 1423 del 1956, art. 7 posto che non può costituire in via di principio nuova prova – a meno che in sede penale non sia stata affermata l’inesistenza dei dati di fatto ritenuti rilevanti in sede di prevenzione per il giudizio di pericolosità, il che è stato nel caso di specie escluso senza che vi sia al riguardo specifica contestazione nei motivi di ricorso – l’esito assolutorio del giudizio di merito attesa l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto ad esso.

Va poi detto che questa Corte si è già espressa ritenendo che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valuta-zione di dati già valutati che non contribuiscano a dare contezza certa dell’esistenza di un diverso livello reddituale tale da ritenerlo proporzionato ai beni confiscati o comunque l’insussistenza degli altri presupposti di legge. Anzi nel caso di specie l’integrazione peritale disposta all’udienza del 28 aprile ha asseverato, certificandola, questa sproporzione evidenziando la non giustificabilità del valore dei beni confiscati.

3.3. – Le argomentazioni difensive si profilano dunque generiche e in fatto, traducendosi in una ricostruzione alternativa a quella offerta dai giudici di merito – la cui motivazione è congrua, esaustiva e logica – e pertanto inammissibili in questa sede di legittimità e per di più nell’ambito di un procedimento di prevenzione ove possono essere fatte valere solo violazioni legge.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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