Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
i controinteressati;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con bando del 22 luglio 2010 l’Assessorato Agricoltura e Riforma AgroPastorale della Regione Sardegna ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione del "servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna integrata di promozione del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 a titolarità della Regione Sardegna", con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La società A. soc. coop. a r.l. ha partecipato alla procedura classificandosi al secondo posto della graduatoria, preceduta dal raggruppamento costituendo tra GIUGNINI Associati s.r.l. e B. s.r.l..
Con determinazione dirigenziale n. 18830/723 del 30 settembre 2010 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore del predetto raggruppamento
2. – Con ricorso, consegnato per la notifica in data 3 novembre 2010 e depositato il \successivo 17 novembre, la A. chiede l’annullamento del predetto provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata, nonché degli altri atti indicati in epigrafe, articolando cinque autonome censure.
3. – Si è costituita in giudizio la controinteressata G. Associati chiedendo che il ricorso sia respinto.
La controinteressata ha proposto, altresì, ricorso incidentale volto ad ottenere l’annullamento dell’ammissione alla gara della ricorrente principale, sulla base di tre autonome censure.
4. – Con ordinanza di questa Sezione n. 5 del 12 gennaio 2011 è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
5. – La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 9 marzo 2011.
6. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006), in quanto l’aggiudicataria non avrebbe dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale per gli amministratori cessati nel triennio precedente la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Il motivo è infondato.
Occorre rilevare come l’art. 8 (rubricato "Requisiti di partecipazione alla gara") del capitolato d’oneri prevedeva esclusivamente l’obbligo per i partecipanti alla gara di dichiarare "di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento… previste dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163", senza alcun riferimento alla attestazione della situazione relativa agli amministratori cessati nel triennio precedente. Stessa formulazione si ritrova nel modulo predisposto dalla stessa amministrazione appaltante per la dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di partecipazione.
In assenza di una apposita disposizione del bando, il Collegio, che già in altre occasioni ha seguito un indirizzo che si distacca da interpretazioni formalistiche degli adempimenti procedimentali imposti nell’ambito delle procedure di affidamenti di contratti pubblici, ritiene di dover condividere il recente orientamento che emerge da diverse pronuncie del Consiglio di Stato (sez. V, 9 novembre 2010, n. 7973, ed ivi ulteriori citazioni di giurisprudenza conforme: sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829; sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906; sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1017), secondo cui "il primo comma dell’art. 38 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che solo la sussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comporta, ope legis, l’automatico effetto espulsivo" Ne deriva che, ove il bando non preveda specificamente la prescrizione riguardante la dichiarazione del possesso dei requisiti generali per gli amministratori cessati nel triennio antecedente, l’omessa dichiarazione non può integrare, di per sé, una ipotesi di esclusione dalla gara.
7. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici, per la circostanza che l’offerta del R.T.I. capeggiato da G. Associati sarebbe stata sottoscritta da un soggetto (il dr. Giovanni G.) la cui nomina quale amministratore della società non risultava iscritta al registro delle imprese alla data di presentazione dell’offerta medesima.
Peraltro, l’iscrizione della nomina degli amministratori della società nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, come si ricava dall’art. 2193 del codice civile e dall’art. 2383 del codice civile (commi quarto e quinto, richiamati per le società a responsabilità limitata, dall’art. 2475, secondo comma) e regola essenzialmente l’opponibilità a terzi delle cause di nullità o di annullabilità della nomina (che, per inciso, non sono nemmeno paventate dalla ricorrente).
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
8. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 del capitolato d’oneri, per la mancata sottoscrizione dell’Appendice al capitolato medesimo, da inserire nella busta "A" a pena di esclusione.
Anche questa censura non è fondata, posto che tale documento non è compreso tra quelli indicati nella lettera K) dell’art. 10 del capitolato. Disposizione che, alla luce del noto principio della tassatività delle cause di esclusione, non può essere estesa a ipotesi non previste espressamente.
9. – Con il quarto motivo, la A. deduce l’omessa valutazione dell’anomalia dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, con la conseguente violazione della disciplina di cui agli artt. 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006).
Peraltro, proprio l’art. 86, comma 2, del codice dei contratti, prevede che "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Nel caso di specie, come risulta dal verbale n. 11 relativo alla seduta di gara svoltasi il 23 settembre 2010, l’offerta del R.T.I. G. Associati ha ottenuto, per quanto concerne la qualità tecnica dell’offerta, 61 punti; collocandosi quindi al di sotto della soglia di anomalia (pari a 64, cioè ai 4/5 di 80, punteggio massimo riservato dal bando alla valutazione dell’offerta tecnica), come calcolata ai sensi dell’art. 86, comma 2, cit..
10. – La società ricorrente censura, infine, la erronea attribuzione dei punteggi in sede di valutazione delle offerte tecniche. In particolare si contesta il punteggio per la voce "Stampa" (criterio n. 6, in ordine al quale le offerte della ricorrente e del raggruppamento aggiudicatario hanno ricevuto il medesimo punteggio (2 punti). Sostiene la ricorrente che la sua proposta avrebbe meritato un punteggio più alto, considerato il numero di uscite programmate sulla stampa regionale e nazionale, rispetto all’offerta del R.T.I. G.. Circa la valutazione del criterio n. 13 (Programmazione dei lavori con riferimento alla congruità della tempistica in relazione ai servizi richiesti), per il quale A. ha ottenuto 2 punti (su 6), mentre il raggruppamento aggiudicatario 4 punti, osserva che "dalla semplice comparazione delle due offerte risulta che il differente punteggio è stato attribuito in assenza di qualsiasi elemento di differenza".
Il motivo, in parte affetto da genericità, è complessivamente infondato.
10.1. – E" generico nella parte in cui non si preoccupa di allegare quegli elementi di riscontro fattuali e concreti che avrebbero consentito di contestare specificatamente le valutazioni che la commissione ha espresso in ordine al criterio n. 13 (Programmazione dei lavori…), finendo così per genericamente lamentarsi di una valutazione inadeguata. Ma il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, su valutazioni tecniche opinabili quali quelle in questione, si appunta, in prima battuta, sulla manifesta irrazionalità, illogicità o contraddittorietà della motivazione o del procedimento valutativo utilizzato, per cui il mancato assolvimento all’onere di parte ricorrente di dedurre censure specifiche (nel senso sopra precisato), comporta la (parziale) inammissibilità del motivo.
10.2. – Laddove le doglianze in esame acquistano una certa rilevanza e concretezza, le stesse debbono ritenersi infondate. Si deve rilevare, infatti, con riferimento al criterio n. 6 (Stampa), come tale elemento prendeva in considerazione non solo il numero di pubblicazioni e di uscite proposte ma, più in generale, la qualità ed efficacia della pianificazione (con riferimento, in specie, "al profilo delle testate, ai formati e alla posizione di programmazione uscite"). Aspetti non specificamente censurati dalla ricorrente.
11. – Le spese di lite, considerata l’opinabilità delle questioni esaminate, possono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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