Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
olgimento del processo
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 novembre del 2009, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Termini Imerese il 16 luglio del 2008, assolveva per l’insussistenza del fatto T. S. e T.M. dal delitto di cui alla L. n 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) per avere posto in vendita CD musicali privi del contrassegno della SIAE, ma confermava il provvedimento di confisca e distruzione dei CD sequestrati. A fondamento della decisione, richiamando la giurisprudenza di legittimità osservava che l’obbligo di apporre il contrassegno della SIAE costituiva una regola tecnica che,per l’omessa comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea, non poteva essere opposto ai privati e quindi mancava un elemento costitutivo del reato; che i supporti andavano comunque confiscati perchè l’illecita duplicazione era dimostrata dal confezionamento di copertine fotocopiate.
Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies in quanto la confisca può essere disposta solo in caso di condanna, sia pure a seguito di patteggiamento nonchè illogicità della motivazione, per avere la Corte ai fini della confisca ritenuto la sussistenza di un’abusiva duplicazione che non era stata neppure contestata.
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In proposito è opportuno premettere che la L. n. 633 del 1941, art. 181 bis introdotto dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 10 attribuisce alla SIAE il compito di apporre un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nella stessa L. n. 633, art. 1, comma 1, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro: e ciò soprattutto per proteggere le opere dell’ingegno, i programmi per elaboratore, le banche dati e per rendere possibile l’applicazione delle sanzioni, di cui agli art. 171 bis e ter della più volte citata L. n. 633 del 1941.
In particolare l’art. 181 bis testè menzionato, al comma 4, prevede che "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne l’agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore".
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338, modificato con D.P.C.M. 25 ottobre 2002, n. 296.
Sennonchè la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3, in data 8 novembre 2007, nel procedimento C-20/05, dopo avere premesso che la previsione dell’apposizione di un contrassegno costituisce una regola tecnica, ha stabilito che la normativa sul contrassegno in questione, essendo entrata in vigore dopo la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CE, che prevedeva una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, doveva essere preceduta dalla procedura d’informazione disciplinata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998(Direttiva n 98/34/CE) e che l’omessa notificazione alla Commissione, rendeva la regolamentazione relativa al contrassegno inapplicabile nei confronti di un privato. Sulla base di tale decisione della Corte di Giustizia Europea ed aderendo all’orientamento espresso da questa Corte di legittimità, quella distrettuale ha assolto il prevenuto dal delitto di cui all’art. 171 ter, lett. d) per l’omessa apposizione del contrassegno con la formula perchè "il fatto non sussiste".
Nel frattempo l’Amministrazione ha avviato la procedura di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva n. 98/34/CE, inviando un nuovo regolamento alla Commissione, che, nella sostanza e fatte salve alcune limitate modifiche, è riproduttivo del regolamento contenuto nel D.P.C.M. n. 338 del 2001 come modificato dal D.P.C.M. n. 296 del 2002.
Il nuovo Regolamento è stato adottato con Decreto n 31 del 23 febbraio del 2009 ed è stato comunicato alla Commissione Europea. A seguito di tale comunicazione le norme considerate inopponibili ai privati sono divenute applicabili hanno cioè ripreso la loro efficacia e rilevanza penale . Da ciò consegue,secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, che la confisca pronunciata dopo la comunicazione del Regolamento sul contrassegno è legittima anche con riferimento alle condotte poste in essere prima della comunicazione (Cass. n 7622 del 2010, n 9165 del 2010, n 9166 e 9173 del 2010). Invero in forza del rinvio all’articolo 200 contenuto nell’art. 236 c.p., alla confisca si applicano le disposizioni vigenti al momento della sua applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa,si deve applicare quella vigente al momento dell’esecuzione della misura stessa, in quanto le misure di sicurezza per la loro natura sono correlate all’attualità della situazione di pericolo. Nella fattispecie la norma incriminatrice non ha subito alcuna modificazione ma è stata solo temporaneamente sospesa la sua efficacia, che, a seguito della comunicazione della regola tecnica alla Commissione è stata ripristinata,In ogni caso al momento dell’esecuzione della misura di sicurezza il regolamento contenente la regola tecnica era stato comunicato. Pertanto la confisca disposta dal giudice del merito dopo l’avvenuta comunicazione della regola tecnica si deve ritenere legittima, ancorchè per una ragione diversa da quella esposta dalla corte di merito.
P.Q.M.
LA Corte Letto l’art. 616 c.p.p.; Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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