Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che:
– il signor Al. impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, promosso in primo grado dalle odierne appellate, onde ottenere la declaratoria dell’obbligo del comune di Santa Flavia di concludere il procedimento per l’acquisizione al patrimonio del suddetto ente civico dell’appartamento sito in Santa Flavia, via Ferdinando Ristretta, n. 12, realizzato dall’appellante e descritto nell’ordinanza di demolizione n. 23 del 25 agosto 2008;
– la controversia si presta a essere definita in sede cautelare;
– sul punto è stato sentito il difensore delle appellate, unico avvocato comparso in camera di consiglio;
Ritenuto che:
– l’appellante, non costituitosi nel primo grado del giudizio, ha formulato un unico motivo di impugnazione, rubricato "Inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo", deducendo che il T.A.R. non avrebbe tenuto conto della circostanza che l’ordine di demolizione, a suo tempo adottato dal comune di Santa Flavia, era divenuto inefficace in forza della presentazione, da parte dello stesso signor Al., di una istanza di accertamento di conformità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;
– secondo l’appellante, tale istanza, comportando il dovere dell’amministrazione comunale di riesaminare l’abusività dei manufatti oggetto dell’accertamento di conformità, avrebbe determinato, in via consequenziale, la preclusione della possibilità di portare a esecuzione la sanzione demolitoria precedentemente ordinata, essendo quest’ultima divenuta improduttiva di effetti giuridici;
Considerato che l’appello, sopra succintamente riferito nei suoi contenuti essenziali, si presenta manifestamente infondato, in quanto:
– l’istanza di conformità summenzionata, per espressa ammissione dello stesso appellante (v. a pag. 4 del ricorso introduttivo del secondo grado del giudizio), è stata respinta dall’amministrazione civica (giusta parere contrario reso dalla locale commissione edilizia comunale nella seduta del 22 giugno 2010) e che l’istanza di sospensione dell’efficacia di detto parere è stata altresì respinta dal T.A.R.;
– le circostanze testé riferite comprovano l’infondatezza della tesi patrocinata dall’appellante; ed invero, sarebbe stato possibile aderire all’argomentazione sviluppata dal signor Al. qualora il procedimento di accertamento in conformità fosse stato pendente all’epoca in cui in T.A.R. definì in prime cure la controversia, invece, nel caso di specie, il suddetto procedimento risultava già pervenuto ad un esito negativo, la cui legittimità è stata, per di più, vagliata anche in sede giurisdizionale;
– nessun ostacolo giuridico si opponeva, quindi, alla decisione impugnata; Ritenuto, in conclusione, che:
– la sentenza impugnata ben resiste alle censure d’appello e merita integrale conferma;
– il regolamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, debba seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 19 maggio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.
Depositata in Segreteria il 23 maggio 2011.
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