T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 956 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il difensore della società ricorrente che questa è titolare di una industria conserviera e che, essendo emersa difficoltà nel pagamento delle somme dovute ad E. nella qualità di concessionaria per la riscossione di importi e tributi, ha attivato il procedimento finalizzato ad ottenere la relativa rateazione, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973, depositando anche la documentazione probatoria intesa a dimostrare la titolarità di un cospicuo patrimonio e la temporanea difficoltà di fare fronte ai pagamenti dovuti.

Viene quindi lamentata, con il ricorso in esame, l’illegittimità del provvedimento del 4.3.2009, con il quale è stata respinta l’istanza suindicata in ragione:

– della "presenza in istanza di cartelle non rateizzabili";

– della "mancata presentazione di documentazione attestante la temporanea difficoltà finanziaria".

Le censure formulate, al fine di conseguire l’annullamento dell’atto negativo impugnato, hanno ad oggetto la rappresentazione dei seguenti vizi di illegittimità: 1) esso è stato adottato da organo incompetente, dal momento che, trovando applicazione la disciplina codicistica in tema di amministrazione delle società, avrebbe dovuto essere adottato dall’organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione o amministratore delegato) della società intimata; 2) non sono stati valutati, in violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, i documenti contabili trasmessi dalla società ricorrente ed aggiornati al 30.8.2008, a seguito della comunicazione, con la nota dell’8.10.2008, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rateazione; 3) l’atto impugnato è sfornito di adeguata motivazione, non essendo indicata la documentazione mancante né le ragioni per le quali quella esibita non è stata ritenuta sufficiente, alla luce della Direttiva di gruppo del 13.5.2008 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26.1.2000; 4) quanto all’asserita "presenza in istanza di cartelle non rateizzabili", il rilievo, oltre ad essere affetto dal già dedotto deficit motivazionale, non tiene conto del fatto che l’ente intimato avrebbe potuto, al più, negare la rateazione limitatamente ad esse, non certo respingere integralmente l’istanza de qua.

Il difensore della società intimata ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’appartenenza della cognizione sulla domanda in esame alla giurisdizione del giudice tributario.

Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, riferendosi l’istanza di rateazione presentata dalla parte ricorrente a carichi che a vario titolo non potevano essere rateizzati e non essendo stata prodotta la documentazione richiesta con la nota dell’8.10.2008, a riscontro della quale la società ricorrente si è limitata ad inviare un fax in data 24.10.2008.

Deduce inoltre che il provvedimento impugnato, mediante il rinvio operato alla nota dell’8.10.2008, è conforme all’obbligo motivazionale di cui viene denunciata la violazione.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Deve invero evidenziarsi che le cartelle di pagamento indicate nell’istanza di rateazione cui si riferisce l’impugnata determinazione di diniego hanno ad oggetto debiti aventi molteplice natura, alcuni dei quali di carattere tributario (si veda, ad esempio, la cartella n. 100/2003/00868837/46/000, concernente "tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale").

Ebbene, relativamente a questi ultimi, non può che richiamarsi il costante indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale "la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie" (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., 14 marzo 2011, n. 5928).

Il ricorso pertanto, nella parte in cui si rivolge avverso l’atto di diniego della invocata rateazione (anche) con riferimento alle cartelle di pagamento concernenti debiti tributari, deve essere dichiarato inammissibile, appartenendo la relativa giurisdizione al giudice tributario.

Il ricorso, come anticipato, deve invece essere respinto nella parte in cui viene lamentata la mancata rateazione dei debiti non aventi natura tributaria (come, ad esempio, quelli oggetto della cartella n. 100/2008/00530019/35/00, concernente "rate premio", e della cartella n. 100/2009/00122734/73/000, concernente "contravv. cod. strada").

Deve al riguardo affermarsi la giurisdizione del giudice adito, dal momento che, alla stregua della Direttiva di gruppo del 27.3.2008, avente ad oggetto "Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo" (pag. 5), la presentazione dell’istanza di rateazione "determina l’avvio di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni, per esplicita previsione dell’art. 1, comma 1 ter, si applicano anche ai soggetti privati che, come avviene per le società del Gruppo, sono preposti all’esercizio di attività amministrative".

Ebbene, deve in primo luogo respingersi la censura intesa a dedurre il vizio di incompetenza inficiante il provvedimento impugnato, dal momento che esso presuppone il carattere pubblicistico delle norme regolatrici del sistema di riparto delle attribuzioni operative e decisionali all’interno dell’ente intimato, nella specie insussistente in considerazione della connotazione privatistica dell’assetto organizzativo della resistente società per azioni (pur riconducibile, per quanto in precedenza osservato, al novero delle pubbliche amministrazioni, ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm.).

Quanto alle ulteriori doglianze, deve evidenziarsi che, con nota dell’8.10.2008, l’ente intimato ha comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rateazione dalla stessa presentata, rappresentando che:

– "mancano i seguenti documenti: visura camerale aggiornata, copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese oppure relazione economicopatrimoniale";

– "le cartelle di seguito indicate risultano emesse in più rate già scadute: pertanto, bisogna provvedere al pagamento integrale delle stesse".

La società ricorrente deduce che, in riscontro alla comunicazione predetta, ha trasmesso, in data imprecisata, documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in cui si è trovata.

L’ente intimato ha in sede difensiva replicato che la parte ricorrente si è limitata a trasmettere un fax, in data 24.10.2008, che si trova allegato alla sua produzione documentale e che non contiene indicazioni idonee a soddisfare le richieste di integrazione documentale contenute nella comunicazione citata.

Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che la carenza documentale evidenziata dall’ente intimato con la citata nota dell’8.10.2008, funzionale a comunicare al soggetto interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis l. n. 241/1990, è idonea a prestare de relato all’atto impugnato l’adeguata illustrazione delle ragioni sottese alla determinazione negativa con esso formalizzata, ad integrazione della sintetica formula incentrata sulla "mancata presentazione di documentazione attestante la temporanea difficoltà finanziaria".

Deve altresì evidenziarsi che la deduzione attorea, secondo cui la società ricorrente avrebbe provveduto ad integrare la documentazione originariamente presentata e che quest’ultima non sarebbe stata esaminata dall’ente intimato, non può essere condivisa, perché essa non solo non ha comprovato la circostanza allegata (pur avendo astrattamente la disponibilità della relativa prova, avendo essa provveduto, come affermato, alla trasmissione della documentazione integrativa), ma non ha nemmeno fornito in proposito alcun serio elemento di prova (non avendo indicato la data in cui sarebbe avvenuta l’asserita integrazione documentale).

Ne consegue che, essendo il rilievo concernente la carenza documentale dell’istanza di rateazione sufficiente a sorreggere, sul piano giustificativo, il provvedimento impugnato, la domanda di annullamento – nella parte in cui è conoscibile, per quanto detto, dal giudice amministrativo – deve essere respinta.

La parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’ente intimato, nella misura di Euro 2.000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 829/2009:

– in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge;

– condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’ente intimato, nella misura di Euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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