Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società REV s.r.l. ricorre per cassazione con due mezzi avverso la sentenza n. 2894,depositata il 5 giugno 2006, con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato precedente decisione del Tribunale di Viterbo che, in accoglimento della domanda formulata nei suoi confronti dalla società Auto Per Tutti di Ribeca Giovanna & C. s.a.s., le aveva ordinato di astenersi dalla vendita di vetture di nuova produzione tipo Renault in zone concesse in esclusiva all’attrice, e l’aveva altresì condannata al conseguente risarcimento del danno.
Incontestata in punto di fatto la condotta della REV, consistita nella vendita sottocosto di 16 vetture nuove ad autosalone operante in zona concessa in esclusiva dalla Renault alla concessionaria attrice, ad avviso della Corte del merito ha integrato gli estremi dell’atto di concorrenza sleale. L’intimata non ha spiegato difese.
Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
La ricorrente deduce: 1,- vizio d’omessa motivazione in ordine alla prova del danno subito dall’attrice, da quest’ultima non dimostrato, nè oggettivamente riscontrato, nonchè alla misura del quantum liquidato.
Il deficit di motivazione riguarderebbe inoltre la stessa collocazione della condotta in concreto tenuta nel paradigma del comportamento di concorrenza sleale, siccome non si è concretata nè in iniziative di carattere pubblicitario, nè nella collocazione di locali di esposizione nelle zone di spettanza dell’attrice, ed è peraltro risultata priva d’intenzionalità; 2.- violazione dell’art. 2598 c.c., comma 2, n. 3 e art. 2043 c.c.. La condotta incriminata si è esplicata nella vendita in un arco temporale di un anno di 16 autovetture ad un solo salonista in Viterbo, e in quanto tale non ha rappresentato attività diretta alla ricerca di clientela, dunque non concreta atto di concorrenza sleale.
I motivi non illustrano il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza renderebbe inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Difettano insomma entrambi della sintesi conclusiva prescritta dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (per tutte Cass. n. 4556/2009). Per l’effetto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
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