Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20563 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 30 settembre 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da P.L. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale, il precedente 4 agosto, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p., per aver fatto egli parte dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante nel territorio di Reggio Calabria ed in particolare nel sottogruppo operativo a Siderno, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società di Siderno e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, reato commesso nelle aree territoriali anzindicate fino all’attualità.

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, richiamava le intercettazioni ambientali eseguite dal mese di luglio 2009 presso la lavanderia gestita in Siderno da C.G., detto (OMISSIS), personaggio apicale dell’associazione nella sua dimensione provinciale ed esponente di vertice della "società di Siderno", intercettazioni risalenti al 23 luglio ed al 10 agosto 2009. Nel corso del primo colloquio, intervenuto tra il predetto C. e tale B.G., residente in Canada e personaggio di spicco di quella comunità malavitosa, i due dapprima discutono delle problematiche relative alle due comunità di malaffare e poi pervengono a temi più locali, nel cui ambito il C. fa più nomi di affiliati indicando i rispettivi compiti: P.G. e M.C. avrebbero la carica di "vangelisti", mentre Ma.Fr. avrebbe la "santa" e tutti e tre svolgerebbero compiti di "mastri di buon ordine" e cioè di mediatori dei conflitti interni. Nel secondo colloquio il C. colloquia ancora con B. e con un terzo interlocutore, E.R., anch’egli residente in Canada nella stessa località del B.. Anche in questa occasione il C. nomina il P. per informare che allo stesso è stata conferita di recente la carica di "vangelo", notizia che uno dei due interlocutori dice di sapere già.

Il P.G. dei due colloqui è stato poi identificato nell’indagato perchè questi è l’unico " P.G." registrato all’anagrafe di Siderno.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato, assistito dai difensori di fiducia.

2.1.1 L’avv. Gianzi sviluppa due motivi di impugnazione, col primo dei quali denuncia illogicità della motivazione e violazione dell’alt 273 c.p.p., in particolare osservando che:

– le intercettazioni ambientali valorizzate dal Tribunale, ancorchè di contenuto autoaccusatorio ed etero accusatorio, non sfuggono alla necessità di un riscontro di attendibilità, essendo analoga l’ipotesi data a quella di cui alla fattispecie dell’art. 192 c.p.p., n. 3;

– le due intercettazioni, uniche fonti indiziarie acquisite al processo a carico dell’indagato, non risultano sottoposte ad una doverosa analisi critica del loro contenuto;

– le stesse si appalesano generiche ed ambigue quanto alla significatività loro riconosciuta in senso accusatorio del reato di cui all’art. 416-bis c.p.;

– nel colloquio del 23.7.2009 il C. dice soltanto che gli pare che G. abbia il "vangelo", esprimendo pertanto un dubbio più che una certezza, dato questo che non può non riverberare sul colloquio, svalutando l’indizio di colpevolezza;

– nel secondo colloquio non viene data alcuna indicazione temporale e di luogo sull’assunzione della carica mafiosa da parte dell’indagato;

– non è detto da alcuna parte che l’indagato abbia aderito al conferimento del grado malavitoso;

– nel colloquio dell’agosto 2009 per P. si fa riferimento al grado di "santista e non di "vangelista";

– nei due colloqui, pertanto, al P. si attribuiscono due incarichi diversi;

– il P. è incensurato e di lui non si è mai interessato la Polizia.

2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione l’avv. Gianzi denuncia violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione alla configurabilità a carico dell’indagato della mossa contestazione associativa, sul rilievo che non v’è prova dell’adesione dell’indagato all’associazione mafiosa, che la partecipazione all’associazione, in forza della nota sentenza "Mannino" delle ss.uu. di questa Corte, non essendo stato provato alcun ruolo del P. nel sodalizio di riferimento, non può ritenersi provata, e che a medesime conclusioni porta, altresì, la già denunciata genericità dei colloqui innanzi richiamati.

2.2 Sempre nell’interesse del P. l’avv. Speziale illustra tre motivi di impugnazione.

2.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione dell’art. 267 e 268 c.p.p., perchè non utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali richiamate nell’ordinanza, in quanto non motivati i relativi decreti autorizzativi in ordine alla impossibilità di svolgerle presso gli uffici della Procura e perchè insufficiente la motivazione rappresentata dal P.M. a sostegno dell’urgenza di esse.

2.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, in particolare argomentando che:

– il quadro indiziario dato dalle due intercettazioni si appalesa, all’evidenza, insufficiente perchè equivoci e generici i contenuti, assenti sia pur labili elementi di completamento e collegamento;

– il P. non ha mai frequentato il C.;

– l’affermazione del C. in ordine alla carica mafiosa riconosciuta all’indagato è di per sè dato indiziario del tutto insufficiente per accusare il ricorrente della contestata partecipazione associativa di tipo mafioso;

– il dire del C. sull’assegnazione di tale carica ("mi pare che", dice l’accusatore la prima volta) è palesemente dubitativa e di "cantista" e non di "vangelista" parla lo stesso C. la seconda volta;

– non indica la motivazione e non indicano i colloquianti circostanze relative ad un concreto contributo personale dell’indagato e neppure ad una sua certa adesione al sodalizio;

– l’indizio cautelare deve essere "grave", perchè solo questo può giustificare la limitazione della libertà personale;

– la lezione giurisprudenziale relativa al valore probatorio di dialoghi eteroaccusatori captati non può che riferirsi a dichiarazioni che si risolvano in accuse certe, precise e circostanziate, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

2.2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermata sussistenza, nella fattispecie, delle esigenze cautelari, sul rilievo che in realtà l’ordinanza si limiterebbe a richiamare la disciplina di rigore e gli automatismi di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, ignorando sostanzialmente, altresì, lo stato di salute dell’indagato, affetto da epilessia post-traumatica e cardiopatia ipertensiva, patologie incompatibili con la detenzione carceraria.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo di ricorso dell’avv. Speziale risulta proposto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di legittimità. E’ noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa, travisata o illegittima valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza) ovvero mediante allegazione dell’atto, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706;

Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).

Orbene, nel caso di specie non ha la difesa ricorrente allegato all’impugnazione copia degli atti ritenuti illegittimi, nè ha riproposto il testo delle motivazioni che si assumono insufficienti, con ciò incorrendo nell’inammissibilità della relativa censura per le ragioni appena precisate.

3.2 Quanto alle rimanenti doglianze di cui al primo e secondo motivo dell’avv. Gianzi e di cui al secondo motivo dell’avv. Speziale, che ben possono unitariamente essere delibati, osserva la Corte che essi pongono, per un verso, una questione di diritto e, per altro verso, una censura motivazionale, l’una e l’altra compendiabili nel quesito se, le espressioni intercettate presso la lavanderia del C., figura apicale dell’associazione malavitosa a livello provinciale ed, in particolare, a livello locale, integrino o meno indizi gravi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato, giustificativi della misura cautelare.

Le due intercettazioni sono: " G. ( P.) mi pare che ha il vangelo" (captazione di luglio), "la santa glielo abbiamo dato adesso, ultimamente…..(si parla di tale O.) …. Mi sembra che gliela abbiamo dato anche a P." l’interlocutore: "di P. lo sapevo (riferendosi al vangelo del quale hanno prima parlato) di O. no".

Al fine di dare una risposta esaustiva al quesito innanzi proposto, giova rammentare che, ai fini poi dell’emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671). Orbene, ciò posto ritiene la Corte che legittimamente sono state considerate gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto, le frasi anzidette, tenuto conto dell’autorevolezza malavitosa di chi le ha pronunciate ( C. è un capomafia) del contesto in cui sono state registrate (conversari riservati tra autorevoli capimafia) e del loro contenuto, espressivo di un collocamento stabile e continuativo dell’indagato nell’organigramma gerarchico ed operativo della cosca.

Nè può indebolire la tesi accusatoria fatta propria dal tribunale la ritenuta equivocità delle frasi in esame ed i profili dubitativi in esse contenuti, profili diligentemente denunciati dalle difese ricorrenti, giacchè, se un dubbio può rilevarsi, esso riguarda non già l’adesione del P. alla cosca (sulla cui certezza nessuno degli interlocutori dubita e tra essi, in primo luogo, il capo della cosca operativa di Siderno) bensì il livello di sua responsabilità gerarchica, peraltro noto anche al di fuori della comunità di Siderno in quanto conosciuto, con certezza, dall’interlocutore della mafia italocanadese.

Sul valore probatorio poi della intercettazione e delle accuse con esse registrate, non sembra vi sia stata una sostanziale contestazione difensiva, comunque superata dall’insegnamento di questo giudice di legittimità, che ne ammette la rilevanza, lasciando alla libera valutazione giudiziale i caratteri di maggiore o minore precisione dei relativi contenuti, valutazione incensurabile in questa sede di legittimità se, come nella fattispecie, sufficientemente motivata (Cass., Sez. 5^, 19/01/2001, n. 13614;

Cass., Sez. 4^, 02/04/2003, n. 22391; Cass., Sez. 5^, 14/10/2003, n. 603).

Del pari soddisfatti nel caso all’esame della Corte appaiono i requisiti minimi richiesti dalla sua lezione interpretativa, più volte citata dalla stessa difesa ricorrente, circa la ipotizzabilità in capo all’indagato del reato associativo.

In tema di associazione di tipo mafioso, infatti, secondo autorevole precedente di questa Corte nella sua più autorevole composizione, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sviluppando poi tale premessa la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di "uomo d’onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" – idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Cass., Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748, Mannino; Cass., Sez. 1^ Sent.

11/12/2007, n. 1470).

E nel caso di specie, giova rimarcarlo, all’indagato risulta riferito un collocamento attivo nel gruppo malavitoso, gerarchicamente rilevante quanto a riconoscimento di ruoli e di funzioni (abbastanza esplicito il riferimento al ruolo, con altri svolto, di "mastro di buon ordine" e cioè di conciliatore dei conflitti interni al gruppo").

3.3 Rimane da delibare la terza ed ultima censura mossa col terzo motivo di ricorso articolato dall’avv. Speziale, relativo alla motivazione illustrata dal tribunale a sostegno delle esigenze cautelari, alla lettura da esso operata della disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 ed alla preterizione, infine, delle condizioni di salute dell’indagato.

Osserva al riguardo la Corte che trattasi di doglianze infondate. Il tribunale infatti, altresì richiamando la motivazione già sviluppata dal GIP in sede di ordinanza cautelare, ha evocato le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), logicamente collocandole nel contesto criminale nel quale si svolge la vicenda processuale dell’indagato, di poi correttamente applicando la disciplina imposta dal legislatore all’esito di siffatto, preliminare riconoscimento.

Con riferimento, infine, allo stato di salute del ricorrente, ha correttamente richiamato il tribunale l’impossibilità, nella fase del riesame (caratterizzato da tempi processuali necessariamente rapidi) di attivare i necessari accertamenti istruttori al fine di adeguatamente corrispondere alle esposte esigenze, peraltro tutt’ora tutelabili oltre la fase processuale che la presente ordinanza conclude.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni i ricorsi vanno rigettati ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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