Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con due ordinanze adottate ai sensi degli articoli 192 ss. del d.lgs. 152/2006, in data 20 aprile 2010, il Sindaco di Magione ha ordinato alla società ricorrente di provvedere alla rimozione di rifiuti speciali (quali: eternit, detriti di demolizioni edilizie, bottiglie, materiale ferroso, bitume, terra, potature di piante, etc.) rinvenuti nell’ambito dell’azienda agraria di sua proprietà, rispettivamente in località Bersaglio (ordinanza n. 164) e Santa Lucia (ordinanza n. 165), mediante separazione per classi omogenee ed avvio al recupero o allo smaltimento.
2. La società ricorrente impugna i provvedimenti.
Sottolinea che la sua proprietà, estesa circa 200 ha e comprendente seminativi, aree boschive e casali, non è recintata ed è spesso occupata da clandestini o da altri soggetti non autorizzati, i quali vi abbandonano rifiuti di ogni genere (cfr. denunce contro ignoti in data 19 febbraio 2010 e 11 marzo 2010).
Lamenta che il Comune non abbia finora aderito alla richiesta di declassificare la strada vicinale che attraversa la proprietà, nonostante questa abbia da tempo perso i requisiti integranti il c.d. uso pubblico, impedendo così l’apposizione di sbarre o altri strumenti limitativi dell’accesso veicolare.
Deduce articolate censure di:
– violazione degli articoli 7 ss. della legge 241/1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, senza che il mancato coinvolgimento del destinatario possa essere giustificato dalla natura del potere esercitato o da esigenze di celerità (non esplicitate, e comunque inesistenti – addirittura, nel caso dell’ordinanza n. 164/2010, l’accertamento da parte del Corpo Forestale dello Stato dell’abbandono dei rifiuti risale a nove mesi prima);
– falsa applicazione dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ed eccesso di potere per difetto della motivazione, dei presupposti, nonché per ingiustizia manifesta, essendo mancati qualsivoglia accertamento e contestazione in ordine alla responsabilità della società ricorrente in ordine all’abbandono dei rifiuti.
3. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Magione.
4. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
4.1. L’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, prevede che chiunque viola il divieto di abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".
4.2. I provvedimenti impugnati si limitano a precisare che "non è stato possibile rinvenire elementi utili atti a risalire agli autori dell’abbandono" (dei rifiuti).
4.3. La giurisprudenza, già in relazione alla omologa fattispecie previgente dell’articolo 14 del d.lgs. 22/1997, si era orientata nel ritenere che l’adozione dell’ordine di rimozione nei confronti del proprietario possa avvenire "a titolo di dolo colpa" (non anche a titolo di responsabilità oggettiva, alla stregua di una "obligatio propter rem" o di un onere reale, o comunque presunta), e quindi richieda l’accertamento, ancorché fondato su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza, di una qualche forma di responsabilità del proprietario, anche meramente omissiva, nell’abbandono di rifiuti. Tale orientamento può ormai dirsi consolidato (cfr., da ultimo: Cons. Stato, V, 19 marzo 2009, n. 1612; IV, 13 gennaio 2010, n. 84).
La giurisprudenza ha anche sottolineato come, nella fattispecie dell’articolo 192, comma 3, in relazione all’esigenza della predetta imputabilità del proprietario a titolo di dolo o colpa, la preventiva, formale, comunicazione dell’avvio del procedimento si configuri come un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4061).
4.4. Da quanto esposto, appare anzitutto evidente come l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (nell’ordinanza n. 164/2010, si legge addirittura che il provvedimento stesso costituisce "anche avvio del procedimento in base all’art. 8 della legge 241/1990") sia potenzialmente idonea ad impedire il necessario approfondimento della sussistenza dei presupposti della responsabilità del proprietario, e quindi risulti viziante.
4.5. Di più, nel caso in esame, non sembra che le circostanza di fatto del rinvenimento dei rifiuti possano condurre a configurare una responsabilità della società proprietaria; non solo sotto il profilo commissivo dell’illecito abbandono dei rifiuti, in relazione al quale manca qualsivoglia elemento; ma anche sotto quello della imputabilità a titolo di comportamento omissivo, in relazione al mancato approntamento di quelle cautele (doverose o, comunque, rientranti nell’ordinaria diligenza, sostenibili e ragionevoli), idonee ad evitare che l’area divenga una discarica abusiva.
Ciò, in considerazione: del tipo di attività esercitata (che, nella prassi dei luoghi, di regola non richiede una recinzione integrale dei terreni); della cospicua estensione del fondo (e dei costi che deriverebbero dalla realizzazione di una recinzione e dalla sua costante manutenzione); dell’esistenza di strade di comunicazione soggette al pubblico transito; del fatto che la presenza di estranei nell’area non è riconducibile a rapporti di locazione, affitto, o ad altri motivi che comportino per il proprietario un vantaggio economico; della natura dei rifiuti (che, per la gran parte, appaiono estranei all’attività aziendale).
Appare significativa, in particolare, la circostanza che i rifiuti siano ubicati sostanzialmente al margine della strada vicinale ("Il Bersaglio") suddetta e della strada 75bis del Trasimeno.
Mentre è stato affermato che, ai fini dell’accertamento della responsabilità per colpa, non può farsi derivare alcun nesso eziologico dal fatto che i proprietari dell’area interessata abbiano conosciuto e passivamente tollerato, nel tempo, il protrarsi dell’abbandono dei rifiuti (Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, n. 807).
Sussiste quindi anche il vizio di difetto dei presupposti.
4.6. Dalla fondatezza delle censure dedotte deriva l’accoglimento del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Magione al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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