Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (18-11-2008), n. 44353 Liberazione anticipata – Revoca – Condizioni in presenza di cumulo delle pene.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava la liberazione anticipata concessa per complessivi 270 giorni a S.V. in quanto successivamente alla concessione di tale misura alternativa aveva commesso un grave reato di rapina per cui non risultava aver partecipato all’opera di rieducazione.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto il realizzarsi della condizione che aveva determinato la revoca era dipesa dalla elaborazione di un cumulo che aveva riportato la condanna per rapina in realtà già espiata e quindi inidonea a determinare alcun effetto giuridico;
inoltre vi era stata solo una motivazione formale e non sostanziale sulla incompatibilità tra quella condanna e il beneficio della liberazione anticipata.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la revoca della liberazione anticipata è ammessa in presenza di due condizioni, che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unificata in un provvedimento di cumulo e che sia stato commesso dopo la concessione della liberazione anticipata; ne consegue che se le pene in esecuzione sono riunite in un cumulo bisogna verificare quali di esse siano in esecuzione e quindi provvedere allo scioglimento del cumulo perchè la revoca è ammissibile solo in relazione alla liberazione anticipata per pene in esecuzione (Sez. 1^ 17 novembre 2005 n. 1070, rv. 233323). Il tribunale dovrà quindi, in relazione alle condanne riunite nel cumulo verificare, quali di esse fossero ancora in esecuzione al momento della commissione della rapina e procedere alla revoca solo per la liberazione anticipata concessa in relazione alle stesse.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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