Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20808 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 27.4. 2009, dichiarava C.P. colpevole di truffa aggravata, limitatamente ad un episodio del (OMISSIS), per aver indotto in errore Ca.

B., prospettandole falsamente l’imminente costruzione di una serie di villette in agro di (OMISSIS), località (OMISSIS), anche con la predisposizione di planimetrie, del capitolato, pubblicando un annuncio sul quotidiano "(OMISSIS)", induceva la parte offesa a stipulare un preliminare di vendita e a consegnare vari acconti per L. 44 milioni, inducendo la stessa a stipulare un’ulteriore scrittura privata anch’essa rimasta inadempiuta.

L’imputato veniva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, escluso la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 200 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, assegnando una provvisionale di Euro 5000, dichiarando estinti i restanti reati di truffa per intervenuta prescrizione.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 14/4/2010, in parziale riforma della sentenza, impugnata dell’imputato, dichiarava estinto per prescrizione anche il residuo delitto di truffa, con riferimento all’episodio del (OMISSIS), confermando le statuizioni civili.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato chiedendo la declaratoria di assoluzione perchè il fatto non sussiste e l’annullamento delle statuizione civili e delle spese processuali, deducendo i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 27 e 111 Cost. non avendo dato la Corte di merito applicazione in termini di effettività alla presunzione d’innocenza dell’imputato;

b) violazione dell’art. 111 Cost., risalendo i fatti ad oltre 11 anni (1998) stante l’impossibilità di reperire persone, alcune delle quali decedute, documenti e ricordare episodi, in violazione del diritto di difesa, ritenendo l’erroneità, con riferimento al capo c) della valutazione operata dal Tribunale che ha definito comportamento "spudoratamente truffaldino" la cancellazione della società Cesa Costruzioni e la sua modifica in società a responsabilità limitata;

c) inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento al capo a) della scrittura del 13/7/2001, avendo erroneamente ravvisato il giudicante elementi di reato nella restituzione di denaro da parte del ricorente alla parte lesa e non, invece, lo spirito di rimediare per un epilogo imprevedibile della vicenda causato da altri;

d) violazione dell’art. 78 c.p.p., e segg. per non avere la Corte rilevato la inammissibilità della costituzione di parte civile stante la genericità della procura, mancando la formula espressa della volontà di costituzione di parte civile, in violazione delle formalità di cui all’art. 100 c.p.p., comma 2.

Rilevava inoltre la necessità di procura speciale separata a favore del difensore, da unirsi all’atto, ai sensi dell’art. 78 c.p.p., comma 3, stante l’irregolarità della procura a margine;

e) mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla memoria ritualmente presentata nel dibattimento e non ammessa e valutata del giudice di merito, mentre la sua assunzione avrebbe determinato una sentenza di assoluzione;

f) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della truffa, non avendo dato rilievo i giudici di appello all’asserito progetto approvato e alla proprietà del terreno, ritenendo il ricorrente mancare gli elementi costitutivi del reato, essendo fondata la valutazione di responsabilità su asserite intenzionalità dell’imputato;

g) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato firmato il contratto di acquisto del terreno, versando L. 15 milioni dopo 48 ore dalla ricezione di ulteriori L. 5 milioni dalla Ca., a riprova della volontà di attuare l’iniziativa immobiliare;

h) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle valutazioni riferite allo stato della pratica e al ruolo svolto dal geometra B., non potendo ritenersi aleatorio l’esito della commissione edilizia, che aveva dato parere favorevole sul progetto del ricorrente;

i) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo avendo il ricorrente denunciato due volte il Comune che continuava a fornire notizie ingannevoli circa lo stato urbanistico della situazione possessoria del ricorrente; j) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto attendibile il teste geometra c., avendo l’ufficio urbanistico fornito notizie false o reticenti all’utenza che veniva dissuasa dall’operazione; k) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per non aver adeguatamente valutato le deposizioni dei testi Ca.Ba., L.G., c.S. con riferimento alle dichiarazioni favorevoli all’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) I primi due motivi di ricorso sono del tutto generici e privi della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.

Analoghe considerazioni valgono per il quinto motivo di ricorso (e) non avendo il ricorrente specificato neanche il contenuto della memoria presentata al dibattimento e le specifiche ragioni per le quali la assunzione del teste avrebbe determinato una sentenza di assoluzione, in contrasto con le risultanze non equivoche sulla responsabilità del prevenuto evidenziate dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha stabilito che la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).

2) Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, ad eccezione del quarto concernente la costituzione di parte civile e che sarà esaminato successivamente, il ricorrente propone solo censure di merito, ad una sentenza motivata in modo esaustivo, logico e non contraddittorio e che presenta una valutazione corretta delle risultanze processuali. La Corte territoriale, con riferimento alla censura mossa dal ricorrente, ha ben evidenziato, con valutazione coerente logica, come l’imputato abbia ingannato la parte offesa inducendola a sperare in una rapida restituzione dell’acconto versato restituedole, come illusoria prova di rinnovata serietà, una piccola parte del dovuto, ma senza alcuna intenzione di restituire il residuo, desumendo tale circostanza dal comportamento assunto dall’imputato sia nel periodo precedente, allorchè si era sottratto alle plurime richiesta della donna di incontro, di chiarimenti e di restituzione del denaro, sia successivo, giungendo a presentare alcune denunce pretestuose contro la donna che, a suo dire, lo molestava.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso avendo sia il Tribunale che la Corte territoriale evidenziato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per la configurazione dei reati ascritti all’indagato, attraverso una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici esibiti alle persone offese nel corso delle trattative contrattuali e le erronee indicazioni sulla sussistenza delle concessioni edilizie, inducendole a stipulare la promessa di vendita, facendosi consegnare somme di denaro a titolo di caparra o anticipo mai restituiti, ad eccezione della somma di L. 5 milioni, di cui alla motivazione sopra riportata, con la condizione della rinuncia alla penale e la stipula di una nuova scrittura privata, non rilevando, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che fossero state avviate le pratiche per ottenere le relative autorizzazioni e concessioni, mancando in capo al ricorrente la proprietà dei terreni oggetto delle relative pratiche.

Ai fini dell’elemento soggettivo del reato il giudice di merito, con valutazione logica, evidenzia l’opera di persuasione e di rassicurazione delle vittime circa resistenza di progetti ormai approvati, contrariamente alla reale situazione e alla complessità delle procedure finalizzate ad ottenere la concessione edilizia per le aree nelle quali l’imputato si qualificava falsamente proprietario, rassicurando le persone offese sulla sussistenza dei presupposti per addivenire in breve alla costruzione degli immobili messi in vendita. Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è "geneticamente" informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Si veda fra le tante Sez. Un. Sentenza. 00012 del 23/06/2000 – UD.31/05/2000 – RV. 216260, Imp. Jakani,) Con riferimento alla asserita incompleta valutazione delle deposizioni dei testi deve ritenersi acquisito in giurisprudenza che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente al Giudice di merito, con la conseguenza che la scelta da lui compiuta per giungere al suo libero convincimento si sottrae al controllo di legittimità, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

3) Anche il motivo relativo alla nullità della costituzione di parte civile è inammissibile essendo stata sollevata la relativa eccezione davanti al Tribunale allorchè era ampiamente decorso il termine di decadenza con riferimento alla relativa eccezione, così come evidenziato dalla Corte territoriale.

Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato che nei casi in cui nel giudizio penale sia previsto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido – sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore, sia all’oggetto dello specifico gravame ( art. 576 c.p.p.) – anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte. Nella fattispecie deve ritenersi valida, alla luce della predetta interpretazione sostanzialistica della volontà della parte espressa nella formula utilizzata per il conferimento dei poteri, la formula di conferimento della procura da parte della Ca. all’avv. Dorè, apposta a margine dell’atto di costituzione di parte civile, contenente l’indicazione specifica del procedimento, delle ragioni che giustificavano la domanda giudiziale e delle richieste avanzate nei confronti dell’imputato. (Sez. 4, Sentenza n. 14863 del 03/02/2004 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228595).

Evidenziava, ulteriormente, la Corte di merito che la costituzione avvenne alla presenza della parte offesa in un contesto processuale che non faceva emergere alcun dubbio circa la natura effettivamente speciale dell’incarico difensivo conferito dalla Ca. al difensore.

La costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive. (Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 20/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008) Rv. 238370).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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