Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
d’udienza;
Svolgimento del processo
Il ricorrente è proprietario del fondo ubicato nel Comune di San Gallicano del Lazio, viale A. Moro n. 139, contraddistinto in catasto al foglio 21, particella 224, sul quale, nel corso di un sopralluogo eseguito dal locale Comando dei Vigili urbani, è stato rinvenuto un manufatto, tamponato per due lati in muratura e per altri due in parte in muratura ed in parte in lamiera ondulata, con copertura ad una falda in eternit e struttura portante in legno, avente la superficie di 42,50 mq circa, l’altezza da 2,75 a 2 m ed il volume di 10,15 mc circa.
Con ordinanza n. 9/06 del 13.1.2006, notificata al ricorrente il 28.1.2006, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori e ne è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il richiamato provvedimento è stato impugnato con il presente gravame.
Nell’atto di ricorso si assume che il manufatto in questione, che serviva quale ricovero degli animali da cortile e di attrezzi per l’agricoltura, risalirebbe a ben prima del 1967, avendolo l’odierno istante conseguito da suo padre. Ciò si desumerebbe dalla tecnica costruttiva e dal suo uso, oltre che dalla testimonianza di quanti conoscevano lo stato dei luoghi. Detto manufatto, al momento della sua costruzione, si sarebbe trovato al di fuori del perimetro urbano del Comune di San Gallicano del Lazio.
Tale Ente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 21.10.2010, con ordinanza collegiale 2.12.2010, n. 1760, è stata disposta un’istruttoria, di cui è stato onerato il richiamato Comune.
Quest’ultimo ha depositato documentazione e nella pubblica udienza del 14.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1 – Con il presente ricorso si censura l’ordinanza individuata in epigrafe, con cui si ordina l’immediata sospensione dei lavori e si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto, tamponato per due lati in muratura e per altri due in parte in muratura ed in parte in lamiera ondulata, con copertura ad una falda in eternit e struttura portante in legno, avente la superficie di 42,50 mq circa, l’altezza da 2,75 a 2 m ed il volume di 10,15 mc circa.
2 – La difesa s’incentra su un unico punto, rappresentato dalla circostanza che tale manufatto sarebbe risalente ad epoca anteriore al 1967, come si desumerebbe anche dalla tecnica di costruzione adoperata, mentre di tale risalenza non viene fatta alcuna menzione nel provvedimento gravato.
2.1 – Nella documentazione allegata all’atto di ricorso non viene fornita alcuna prova di tale asserzione.
2.2 – Acquisita documentazione dal Comune di San Gallicano, si è avuta conferma dell’assenza di alcun elemento probatorio al riguardo.
In particolare, nell’atto di donazione datato 10.7.1974, in relazione al foglio 21, particella 224, risulta trasferito al ricorrente unicamente il terreno ivi ubicato, mentre nessuna menzione viene fatta del fabbricato.
É evidente che, ove effettivamente il fabbricato in contestazione fosse stato realizzato anteriormente al 1967, ossia prima che la legge n. 765/1967 imponesse la previa acquisizione, in qualunque parte del territorio comunale, della licenza edilizia per poter edificare, tale manufatto sarebbe stato trasferito unitamente al terreno e nell’atto di donazione esso sarebbe stato espressamente individuato, con la precisazione della sua costruzione risalente appunto a tale periodo.
Ne deriva che, in assenza di elementi probatori a comprova ed anzi con un documento così rilevante che non contiene alcuna menzione del manufatto, non può fondatamente sostenersi che esso era preesistente all’anno 1967.
2.3 – Ciò comporta che correttamente nella specie è stata comminata la sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, essendo stato eseguito un intervento di nuova costruzione, in assenza del necessario permesso di costruire.
3 – In conclusione il provvedimento impugnato è legittimo ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza del ricorrente, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
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