Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17-12-2009 il Tribunale di Bologna sez. dist. di Imola, confermava – a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’avv. Marco Toschi, qualificato come appello da questa Corte -, la sentenza emessa dal giudice di pace di Imola in data il 3-7-2008 nei confronti di B.P., riconosciuto responsabile di ingiuria e minaccia ai danni di C.S., fatti commessi il 12-5-2006.
Con il ricorso per cassazione l’avv. Toschi, difensore dell’imputato, deduce due motivi di doglianza chiedendo l’annullamento della sentenza.
1) Violazione di legge per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
In primo luogo il giudice d’appello, pur affermando di condividere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, ha incentrato la motivazione sul contenuto di una registrazione, acquisita in secondo grado, della discussione tra l’imputato e la p.o., effettuata da M.G., teste ritenuta scarsamente attendibile nel giudizio di prime cure.
Inoltre ha escluso, in relazione all’ingiuria, l’esimente della ritorsione, sul rilievo che il primo ad iniziare ad insultare era stato il prevenuto, senza tener conto che la registrazione (iniziata a litigio già in atto), nel dare atto di un contesto animoso con ingiurie reciproche, non consentiva di individuare con certezza chi aveva cominciato ad offendere per primo.
Era pure evidenziato il vizio logico della motivazione laddove il tribunale aveva ritenuto che la registrazione non smentisse l’esito delle testimonianze della parte civile e dei testi – parenti o amici – da questa indotti, che per contro non riportavano le ingiurie rivolte da C. all’imputato.
2) Mancata applicazione dell’art. 599 c.p..
Il ricorrente censura l’esclusione dell’esimente della ritorsione basata sul solo rilievo che essa non potrebbe riconoscersi a chi ha pronunciato per primo le ingiurie, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte.
Inoltre non è stata presa in considerazione l’esistenza della esimente della provocazione, benchè invocata sia in primo che in secondo grado, nella specie ravvisarle nella violazione, da parte di C., della delibera condominiale che delimitava le aree di parcheggio, avendo autorizzato un cugino a parcheggiare in zona non destinata a parcheggio.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va disatteso.
1) Per quanto la trascrizione della registrazione del litigio, dia conto del fatto che B. non era stato il solo a pronunciare espressioni ingiuriose, e benchè l’esimente della ritorsione sia in astratto applicabile anche a chi abbia iniziato ad offendere per primo, il mancato riconoscimento della causa di giustificazione risulta frutto di corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici di merito.
Infatti, come è pacifico, dal momento che il gravame investe soltanto il capo relativo all’ingiuria, e non anche quello relativo alla minaccia, l’imputato non si limitò ad offendere l’interlocutore (il quale a sua volta rispose per le rime), ma lo minacciò di morte alludendo subdolamente alla propria conoscenza del suo luogo di lavoro.
A fronte di tale aspetto, che non manca di tingere di gravità la vicenda di cui il prevenuto è chiamato a rispondere, con ragione i giudici di primo e secondo grado non hanno ravvisato motivi per il riconoscimento della ritorsione.
2) Quanto al secondo motivo, che resta assorbito dal primo nella parte relativa alla doglianza relativa a tale esimente, si rileva che, poichè nel ricorso qualificato come appello, non era stata invocata anche l’ulteriore esimente della provocazione, la relativa censura è inammissibile in questa sede, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ult. parte.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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