Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – L.S. ricorre contro ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza del GIP che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.p., con la misura meno grave degli arresti domiciliari, per incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione.
Il Tribunale, preso conto di accertamento neurologici, tentativo di suicidio, ulteriore visita psichiatrica, rimarcava che la perizia disposta dal GIP diagnosticava "sindrome ansiosa depressiva".
E ne disponeva altra che diagnosticava "disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti" affermando oltre alla "necessità di grande sorveglianza, trattamenti psicofarmacologici sotto frequenti controlli clinici per monitorare l’evoluzione".
Da tanto traeva bensì che la struttura penitenziaria era già stata inefficiente ma rifacendosi a principio giurisprudenziale (Cass Sez. 6, n. 34433/2010 – conf. a Sez. 1. n. 12716/08) che, ferma la compatibilità, si poteva ora provvedere in maniera idonea a controlli e terapie.
Il ricorso (Avv. S. Lombardo) deduce "violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis – vizio di motivazione". Al di là del principio astratto cui si è attenuto, il Tribunale ha travisato le esigenze concrete, perchè "si è di fronte ad gravissima infermità psichica tale da rendere severamente afflittiva la sottoposizione dell’indagato a misura cautelare in carcere". 2 – Il ricorso è al limite del consentito, investendo il merito e comunque infondato.
Non è possibile seguirlo nella formulazione di giudizio alternativo circa l’infermità psichica del ricorrente, sfociante nell’asserto apodittico di incompatibilità.
Si può solo controllare se l’ordinanza risulti compiuta nel prender conto di diagnosi e terapie necessarie e coerente nel ritenerle queste praticabili in istato di detenzione, eventualmente ricorrendo ad "idonee strutture penitenziarie" (cfr. Cass., Sez. 5, n 2297/08).
Nella specie il ragionamento risulta fondarsi sul ripetuto accertamento disposto dallo stesso Tribunale, che da lettera e senso delle parole inferisce che controllo e cura prospettati per l’indagato possono essere attuati persino nello stesso Istituto di detenzione nel quale pure in origine non si era prestata la dovuta attenzione alle sue reali condizioni.
A questa conclusione è giunto dimostrando la sostanziale convergenza degli accertamenti operati. Sicchè la decisione risulta incensurabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento: manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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