Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
In data 15.7.2010 la sig.ra Z., allo scopo di ottenere la ricostituzione del proprio trattamento pensionistico in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 81/89 e n. 495/93, richiedeva al competente Ufficio di zona (Nardò) di accedere ai seguenti atti e documenti:
certificazione/dichiarazione attestante che su tale trattamento pensionistico è stata applicata la sentenza della Corte Costituzionale 81/89 (314/85 per le pensioni del FPLD) ovvero l’integrazione al trattamento minimo e la sentenza della C.C. 495/93 ovvero il ricalcolo della pensione originaria ovvero il 60 per cento del maturato economico fruito dal dante causa comprensivo della quota di integrazione al trattamento minimo;
certificazione/dichiarazione attestante la decorrenza della revoca del trattamento minimo;
certificazione/dichiarazione attestante l’importo mensile corrisposto al dante causa alla data di morte dello stesso ovvero alla rata di luglio 1977, con l’indicazione della pensione adeguata (o a calcolo) e della quota di integrazione;
Su tale domanda l’Istituto previdenziale non assumeva alcuna determinazione lasciando infruttuosamente trascorrere il termine di giorni trenta.
Insorge, pertanto, con il ricorso in esame la sig.ra Z. la quale chiede al giudice adito di voler accertare la illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e conseguentemente ordinare alla stessa di provvedere sulla propria domanda di accesso.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’INPS e alla Camera di Consiglio del 6.4.2011, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale "ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, il termine per impugnare il diniego (espresso o tacito) di accesso agli atti amministrativi è di trenta giorni; tale termine è posto a pena di decadenza, dovendosi considerare il giudizio avverso le determinazioni (o il silenzio significativo) della Pubblica Amministrazione in materia di accesso come giudizio impugnatorio" (Cons. St. V sez. 7/5/08 n. 2100).
Ciò stante appare evidente come il ricorso in esame debba ritenersi tardivamente proposto.
Il ricorso stesso infatti risulta notificato il 9.12.2010, oltre il termine di trenta giorni dal silenzio formatosi sull’istanza di accesso avanzata dall’interessata in data 15.7.2010.
Né a superare il rilevato profilo di tardività può valere il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 54 della legge n. 88/89 secondo cui è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.
Occorre infatti osservare che essendo stata oramai superata – in dottrina e giurisprudenza – la tesi pluralistica (propensa ad intravedere tanti diritti di accesso ontologicamente differenti quante sono le fonti normative legittimanti), si deve invece concludere nel senso che la griglia dei principi generali fissati dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (costituenti principi generali dell’attività amministrativa attinenti a livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti gli amministrati sull’intero territorio nazionale), ivi compreso lo speciale rito creato in tema di "actio ad exhibendum", è destinata a regolare l’universo intero dell’accesso ai documenti amministrativi, inteso come istituto unitario (pur nelle specifiche connotazioni di dettaglio che possono riguardare talune materie), sicchè, sul versante processuale, soggiacciono (necessariamente) al rito speciale delineato dall’art. 25 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (rectius: dall’art. 116 c.p.a.) tutte le controversie in tema di accesso proposte nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti gestori di servizi pubblici.
Il ricorso in esame, pertanto, in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta dalla formazione del silenzio deve essere dichiarato irricevibile, mentre ricorrono valide ragioni (interpretazione di norme concorrenti) per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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