Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20967 Alimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9/2/10 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza 15/3/06 del Tribunale di Taranto che, con le circostanze attenuanti generiche, condannava A. S. alla pena di 4 mesi di reclusione e 51,00 Euro di multa per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive ( art. 444 c.p.).

Il 6/3/04 nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla repressione della vendita o detenzione di prodotti ittici vietati, la GdF di Taranto verificava, presso il ristorante (OMISSIS) gestito dall’imputato, la presenza di 20 kg di cozze nere prive del bollino di stabulazione, conservate in un frigorifero sito sul retro dell’esercizio (il prodotto veniva immediatamente sottoposto a sequestro e distrutto mediante utilizzo di candeggina).

Poi l’azione penale e le sentenze conformi di primo e secondo grado.

Ricorreva per cassazione la difesa dell’ A., deducendo vizio di motivazione: il giudice di appello aveva motivato richiamandosi in modo apodittico e ripetitivo alla sentenza di primo grado, senza rispondere alle specifiche censure dell’appellante.

In tal modo, omettendo anche la ricostruzione storica del fatto, aveva eluso l’obbligo motivazionale che gli competeva.

Chiedeva l’annullamento.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (nessuno compariva per il ricorrente).

Il ricorso è inammissibile.

Esso è innanzitutto generico ( art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè non specifica in alcun modo i punti della sentenza censurati nè le doglianze contenute nell’atto di appello che sarebbero rimaste senza risposta.

In ogni caso la sentenza impugnata è correttamente e congruamente motivata: il prodotto (la cui immediata distruzione è certificata dal verbale) è stato rinvenuto nel frigo situato su retro del ristorante dell’imputato e la sua mancata sottoposizione al procedimento di "stabulazione" emergeva dall’assenza del relativo bollino sanitario.

L’eventualità (peraltro solo ipotetica perchè contraria alle segnalate circostanze di fatto) che le cozze potessero venire bollite prima di essere somministrate non elimina l’illecito, trattandosi pacificamente di reato di pericolo.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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