Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 08.01.07, dichiarava l’odierno ricorrente K.K. responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato e di danneggiamento, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo prelevato a scopo di furto un giubbotto nel negozio di abbigliamento "Scout" ne danneggiava la placca antitaccheggio e deteriorava il giubbotto con l’inchiostro fuoriuscito dalla placca stessa, non riuscendo a consumare il furto per il pronto intervento del personale di sorveglianza; fatti del (OMISSIS), ed al termine del giudizio, lo condannava alla pena indicata in sentenza.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza dell9.05.2010 confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Per violazione di legge, atteso che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il concorso tra il reato di danneggiamento, ex art. 635 c.p., ed il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, atteso che la contestazione di furto aggravato dalla violenza sulle cose assorbirebbe il reato di danneggiamento;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Va precisato che il ricorso riguarda esclusivamente la contestazione del reato di danneggiamento, sicchè la competenza si è radicata presso questa sezione della Corte suprema.
Tanto premesso si deve osservare che il delitto di danneggiamento del giubbino era contestato in maniera autonoma (rispetto al furto) e quale conseguenza dell’azione di rottura della placca antitaccheggio da cui era fuoriuscito l’inchiostro che aveva macchiato il capo di abbigliamento sottratto.
Invero, la condotta ascritta quale danneggiamento non era contestata quale aggravante del delitto di furto ma quale reato autonomo, commesso quando l’imputato, nel tentativo di rubare il giubbotto, ne aveva cagionato anche il deterioramento a causa dell’inchiostro che lo aveva imbrattato e, in tal senso è stata emessa la sentenza che ha ritenuto al continuazione tra i due reati. Ne consegue l’infondatezza dei motivi, così come proposti dal ricorrente.
La Corte territoriale con la^decisione impugnata, tuttavia, ha ritenuto la responsabilità per il delitto di danneggiamento senza considerare che non è stata acquisito alcun elemento da cui emergesse che l’imputato conosceva la struttura della placca antitaccheggio e che aveva intenzionalmente inteso danneggiare il capo di abbigliamento;
anzi, la circostanza che egli aveva l’intenzione di rubare il giubbotto, dimostra il contrario e che, quindi, l’imbrattamento del giubbotto sia stata cagionato contro le sue intenzioni e, quindi a titolo di colpa.
L’elemento psicologico del delitto di danneggiamento va ravvisato nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso.
(Cassazione penale, sez. 2, 06/11/1984).
Nella specie la sentenza impugnata risulta emessa in violazione di legge per avere ritenuto la penale responsabilità per il delitto di danneggiamento punito solo a titolo di dolo mentre, nella specie era evidente che l’azione era stata compiuta a titolo di colpa.
Il ricorrente K. non poteva essere condannato per il delitto di danneggiamento, per difetto dell’elemento soggettivo del reato ed andava mandato assolto da tale imputazione perchè il fatto non costituisce reato;
ne deriva l’illegittimità della pena comminata, a titolo di continuazione per il reato di danneggiamento, pena che dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado, risulta essere stata determinata in gg. 10 di reclusione e che va eliminata, previo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di danneggiamento.
Segue il rigetto degli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di danneggiamento perchè il fatto non costituisce reato ed elimina la pena di gg. 10 di reclusione inflitta a titolo di continuazione.
Rigetta nel resto.
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