T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-05-2011, n. 995 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel presente giudizio, V.V. impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, il parere contrario prot. n. 19875 del 30.7.2010, reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno ed Avellino ai sensi dell’art. 167, comma 5, D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sulla domanda di sanatoria ai fini paesaggistici di modeste opere edili (impianti a vista, pavimenti e rivestimenti ceramici), poste sotto una tettoia addossata al muro di cinta di un fabbricato sito nel comune di Cava dè Tirreni, alla via Salsano n. 44.

Le stesse, a loro volta, costituiscono il residuato di un abuso più grave, consistente nella chiusura completa della tettoria, mediante pannelli e teloni successivamente rimossi per intervento del comune, col solo mantenimento delle opere di finitura (già interne), per le quali è stata chiesta la regolarizzazione.

Col medesimo gravame, il ricorrente chiede che sia accertato l’inadempimento della Soprintendenza rispetto all’obbligo di pronunciarsi sull’istanza nei termini di legge.

Resiste l’amministrazione con controricorso.

Con ordinanza 12.11.2010 n. 1049, la Sezione ha accolto la domanda cautelare incidentale.

All’udienza del 12.5.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’art. 146, comma 12, D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nell’escludere il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, fa salve le ipotesi tassative di cui all’art. 167, previa instaurazione di un’apposita procedura ad istanza di parte, che contempla l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo (regione o comune), previa acquisizione del parere della Soprintendenza che, nella fattispecie, assume carattere non solo obbligatorio, ma anche vincolante (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 aprile 2010, n. 1550).

Orbene, secondo la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno ed Avellino, le opere richieste di sanatoria dal sig. V. ed indicate nella precedente narrativa, "nonostante la loro esiguità":

– non sono ordinariamente assentibili, per incompatibilità con le preminenti esigenze di tutela del sito, compreso nell’ambito del piano urbanistico territoriale della costiera SorrentinoAmalfitana, approvato con legge della regione Campania 27 giugno 1987 n. 35;

– imprimono allo spazio esterno "una immagine sciatta e residuale, in quanto trattasi evidentemente di opere di finitura (pavimenti e rivestimenti ceramici) destinate ad uno spazio interno".

Va anzitutto sgomberato il campo dall’affermazione, avente da sola portata dirimente, relativa all’asserito contrasto con le misure di salvaguardia volte ad evitare la compromissione dei preminenti valori ambientali che caratterizzano la predetta costiera, contenute nel P.U.T. e destinate ad avere efficacia fino all’adozione dei P.R.G. comunali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007, n. 4233 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 agosto 2004, n. 1792).

Al riguardo, trattandosi di opere non comportanti nuovi volumi o superfici e quindi soggette a mera denuncia o segnalazione di nuova attività, si deve invero applicare il comma 4 dell’art. 5 della legge di approvazione, che affranca dai divieti gli interventi subordinati ad autorizzazione e quelli per i quali non sono necessarie né la concessione, né l’autorizzazione.

Venendo alla restante argomentazione contraria, va precisato che le opere per le quali è chiesta la sanatoria sono quelle (impianti, pavimenti e rivestimenti ceramici) rivenienti dalla parziale esecuzione dell’ordinanza di demolizione 17.2.2005 n. 106, che ha sanzionato l’intervento di chiusura della tettoia e non la tettoia stessa, la quale viene anzi definita "esistente" e quindi presumibilmente lecita.

In merito a queste opere, il parere contrario della Soprintendenza ben si espone alla censura di difetto di motivazione, dedotta in ricorso.

Essa infatti, da un lato ha omesso di pronunziarsi su uno degli interventi (gli impianti a vista), sicché, sotto quest’aspetto, il parere deve ritenersi privo di una sua componente essenziale.

Dall’altro, in relazione al diniego sui pavimenti e sui rivestimenti ceramici, la stessa autorità si è limitata a formulare concetti stereotipi, venendo meno all’obbligo di motivare in forma adeguata, attraverso l’esposizione delle ragioni di effettiva incompatibilità degli abusi, pur ritenuti "esigui", con gli specifici valori paesistici del luogo considerato, un cortiletto interno per il parcheggio delle autovetture, separato dalla vista da un muro di cinta (vds. documentazione fotografica allegata al ricorso).

In conclusione, per quanto sinora illustrato, il ricorso va accolto nella sua parte caducatoria, sicché il provvedimento impugnato dev’essere annullato.

Va invece respinto nella parte in cui chiede l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi nei termini di legge, avendo la Soprintendenza adottato sull’istanza un provvedimento espresso, sia pure oggi dichiarato invalido.

Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il parere contrario prot. n. 19875 del 30.7.2010, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno ed Avellino. Rigetta la domanda di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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