Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 27-05-2011, n. 21381 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ti di reclusione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza 13 dicembre 2010 del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) I motivi di impugnazione del Procuratore generale della Corte di appello di Catania.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, con la quale ex art. 444 c.p.p. è stata applicata all’imputato la pena di mesi sei di reclusione, per il delitto di cui all’art. 337 c.p..

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione della norma di cui all’art. 99 c.p., comma 4, poichè non è stato effettuato nella misura ivi prevista l’aumento di pena conseguente alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata nel quinquennio.

Invero, il Tribunale, dopo avere correttamente osservato che non ricorre nel caso di specie alcuna ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e che la qualificazione giuridica operata dalle parti alla luce dei risultati delle espletate indagini è corretta, ha omesso di rilevare che l’accordo, prospettato sull’entità della pena da applicare, è errato e che la pena alla quale si è pervenuti è illegale.

Le parti infatti, dopo avere deciso di tener conto della circostanza aggravante soggettiva della recidiva reiterata infraquinquennale correttamente contestata, considerando il delitto espressione di una spiccata pericolosità sociale, in perfetta conformità con la capacità criminale manifestata dall’imputato, con la commissione dei reati per i quali ha già riportato condanna con sentenze passate in giudicato, non hanno, poi, operato sulla pena base, determinata in mesi sei di reclusione, l’aumento di pena nella misura fissa prevista dal legislatore con le modifiche apportate all’art. 99 c.p., comma 4 dalla L. n. 251 del 2005.

Tale novella ha introdotto l’obbligo per il giudice, che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritenga di dovere tener conto della recidiva reiterata, di effettuare l’aumento di pena nella misura fissa pari alla metà della pena nel caso di cui all’art. 99, comma 1 e di due terzi nel caso di cui al predetto art. 99, comma 2.

L’unico limite al predetto aumento di pena – osserva ancora il ricorrente – nasce dalla previsione dell’art. 99, u.c., che sancisce:

"In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

Tale limite, però, non può nel caso in esame servire a calmierare la pena, avendo l’imputato riportato in passato condanna a pene che cumulate consentono di individuare un tetto massimo che è superiore all’aumento dei due terzi della pena anzidetto.

Pertanto, ad avviso della parte pubblica, avendo le parti determinato la pena base mesi sei di reclusione, l’aumento prescritto dalla legge per la recidiva reiterata nel quinquennio applicata doveva essere di mesi quattro di reclusione, sicchè, applicata alla pena finale la riduzione di 1/3 ex art. 444 c.p.p., la pena doveva essere di mesi sei mesi e giorni venti di reclusione.

Il Procuratore generale presso questa corte di legittimità, a sua volta, ritenuto che, così come eccepito dal ricorrente, con riferimento alla quantificazione della contestata recidiva (aumento in misura fissa), è stata irrogata una pena "illegale" e che ciò è da ascrivere a mero errore materiale, poichè il meccanicistico e non discrezionale conteggio porta ad una pena finale di mesi sei e giorni venti di reclusione (anzichè mesi sei) attraverso i vari passaggi precisati nei motivi di ricorso, ha concluso chiedendo l’applicazione nella delle regole di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2 con conseguente rettifica della sentenza emessa dal giudice del tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, in data 13.12.2010 nei confronti di D.P.A., determinando la pena finale in mesi sei e giorni venti di reclusione.

2.) le ragioni della decisione di questa Corte di legittimità.

Ritiene il Collegio, pacifica l’illegittimità della pena, che nella specie non sia praticabile la chiesta rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p., comma 2 ma che sia necessario procedere all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Invero, nella specie, è evidente che è venuto radicalmente meno l’accordo negoziale tra parte pubblica e parte privata sulla pena finale concordata: la nullità della statuizione relativa alla scorretta ed illegittima determinazione della sanzione travolge in questo caso l’intera sentenza, deliberata in esito alla procedura di accordo tra le parti ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p..

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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