Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina con sentenza del 22/6/07, dichiarava B.M., responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), 93, 94 e 95 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 18.000.00 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dei luoghi.
La Corte di Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 5/11/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere a carico del B. in relazione alla violazione della normativa antisismica, perchè il reato è estinto per prescrizione: ha rideterminato la pena in mesi 2 di arresto ed Euro 17.000.00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:
– ha errato la forte di merito nel ritenere che la costruzione non era stata realizzata e ultimata dal B. entro il 31/3/03, così ritenendo ininfluente il titolo abilitativi rilasciato in sanatoria dal competente ente;
– i reati sono da ritenere prescritti:
– peraltro, la stessa sanabilità dell’opera è dimostrata dal rilascio da parte del Assess. Regionale del nulla osta relativo al vincolo paesaggistico.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata in sentenza, si palesa del tutto logica e correità.
In ordine alla eccepita prescrizione la Corte territoriale rileva, che il relativo termine, per le violazioni edilizie e paesaggistiche, di anni 4 e mesi 6, non risulta, ancora compiuto, in quanto il suo decorso ha subito due sospensioni nel corso del l’iter processuale a causa di rinvii del dibattimento, per anni 2 e giorni 12, così che lo stesso sarebbe maturato il 28/04/2011.
Il giudice di merito, puntualizza. inoltre, che, come evincibile dalle foto allegate al verbale di contravvenzione, redatto il 7/10/04, il manufatto abusivo era oggetto di attività edilizia ancora in corso, di talchè non era ultimato al momento dell’accertamento; nè il B. ha fornito prova a sostegno della realizzazione definitiva dell’opera anteriormente al 31/3/03:
incombeva al prevenuto, infatti, a fronte dell’accertamento dell’ottobre 2004, successivo al termine ultimo per la condonabilità della edificazione, l’onere di dimostrare che i lavori di completamento del manufatto si erano conclusi nella temporalità, prescritta ex lege, al fine di inoltrare istanza per regolarizzare l’abuso (Cass. 20/2/08. n. 1291).
Di poi, priva di pregio si palesa la tesi avanzata dalla difesa dell’imputato, secondo cui il giudice penale, per dichiarare la estinzione dei reati edilizi non deve, previamente, accertare la inesistenza di cause ostative alla concessione in sanatoria, rilasciala ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 in quanto, di contre, detto giudice è tenuto, comunque, a verificare la effettiva sussistenza dei presupposti dell’atto sanante e la conformità dell’opera alla normativa urbanistica e alla prescrizione dei piani.
In tale caso il decidente non esercita un controllo di legittimità dell’atto amministrativo ma verifica la legittimità del l’alto estintivo del reato, controllando la esistenza dei presupposti di fatto e di diritto di tale estinzione. (Cass. 26/2/03. Demori: Cass. 24/8/2000, Nini).
Quanto al nulla-osta paesaggistico, richiamasi il dettato normativo, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 4, secondo cui la autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, con la conseguenza che il l’ottenimento della stessa è da considerarsi tamquam non esset: peraltro, questa Corte, sul punto, ha avuto modo di affermare che, in tema di tutela ambientale, il rilascio del titolo abilitativi, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, successivamente alla avvenuta integrazione del reato ambientale, non determina la estinzione del reato medesimo, atteso che tale conseguenza non è contenuta in alcuna disposizione normativa (Cass, 29/4/03. n. 19761).
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.00.
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