Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha ribadito la responsabilità di G.S. e V.F. in ordine al delitto di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritto, per avere dichiarato, contrariamente al vero, nel processo incoato nei confronti di Gu.St. per il delitto di danneggiamelo aggravato, che costui non aveva sferrato un pugno contro lo sportello n.5 di una ASL, e che il vetro, già tenuto insieme con nastro adesivo, si era rotto per un contatto accidentale operato dal G..
Ricorrono separatamente i due condannati e deducono motivi perfettamente sovrapponibili, e quindi esaminabili congiuntamente, sul difetto di adeguata motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della loro responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sottolineano che la pronuncia non ha risolto le contraddizioni rilevate nella dichiarazione della teste B., ossia l’impiegata della ASL addetta allo sportello, che aveva affermato che il vetro dello sportello era intatto, solo a conclusione di un lungo esame dibattimentale, costellato di contestazioni a memoria. I ricorrenti deducono che, dunque, in base a quest’unica, incerta testimonianza, non era affatto acclarato che essi avessero affermato il falso e non invece una loro personale valutazione sulle modalità di svolgimento dei fatti.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono da dichiarare inammissibili.
2. Infatti, l’articolato motivo che entrambi gli imputati hanno proposto è incentrato unicamente sulla rivisitazione della testimonianza della B., di cui viene evidenziata la incertezza del ricordo, per proporre in definitiva una diversa versione del fatto, ad essi favorevole.
3. Ora, non è superfluo ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cass., Sez. 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed altro) 4. E’ pacifico, in proposito, che ai sensi del disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco); questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull’attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabìlità di apprezzamento". Ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (da ultimo, Cass., Sez. 5A, 14 maggio 2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l’apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
5. In una tale prospettiva, la decisione gravata, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. In particolare, la Corte ha escluso, risolvendo sul punto le censure espresse dagli imputati, che l’impiegata allo sportello, ossia la B., non aveva avuto alcuna incertezza sulla integrità del vetro, prima dell’intervento violento di Gu.St. e che solo a seguito del pugno da costui sferrato si era verificata la rottura. Ha logicamente sottolineato che la dichiarazione sulla azione violenta era confermata anche da un altro teste, che, presente ai fatti, aveva percepito "un colpo forte" ed ha sottolineato che dunque doveva trattarsi di un pugno e non di un leggero picchettio, come invece sostenuto dai due imputati, nel tentativo evidente di scagionare il G..
6. Nella concreta fattispecie i Giudici di merito hanno reso dunque una motivazione del tutto logica ed immune da censure, che esclude la ravvisabilità del denunciato vizio.
7. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma ciascuno di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
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