T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – La I.B. S.r.l. ha impugnato, in questa sede, la delibera C.C. in epigrafe menzionata con la quale è stata respinta una sua richiesta di variante parziale ad un P.d.R. in precedenza definito con la diversa delibera C.C. n. 22 del 27 aprile 1998 e denominato "ex Fornace".

2 – La questione posta all’attenzione del Collegio inerisce solo uno degli originari lotti di tale piano e più precisamente il terzo. Al fine di introdurre la vicenda, l’istante sostiene il fatto che la concretizzazione materiale di quest’ultimo lotto, alla stregua dell’iniziale progetto definitivo, sarebbe estremamente perigliosa ed inappagante in ragione di oggettivi ostacoli e difficoltà di ordine morfologico, geologico ed idraulico: tenuto conto della altrimenti allocazione già stabilita in origine per gli inerenti insediamenti residenziali.

3 – Anche per tali caratteristiche, narra invero la citata società ricorrente, è stata più volte affacciata una diversa soluzione ma senza esito alcuno: alfine intervenendo il qui impugnato rifiuto (C.C. n. 15 del 16 marzo 2004).

4 – In questa sede il Collegio ritiene che debbano essere tenute fuor d’opera – atteso che la società di cui sopra risulta estromessa, su sua stessa richiesta, per carenza di passiva legittimazione dal riunito giudizio di cui ai ricorsi 1522 e 472 del 2004 (sentenza TAR Brescia n. 467/2007) – non tanto alcune risultanze quanto gli aspetti presupposti in fatto; invero nel caso la vicenda prospettata ha una sua autonomia esistenziale e contenuti conclusivi del tutto ultronei rispetto al passato.

5 – In questa sede si deve perciò dare conto solo della legittimità o meno, nei limiti del dedotto a censura, della detta delibera c.c. n. 15 del marzo del 2004.

6 – Al riguardo vengono annotate le seguenti lamentele:

a – violazione, falsa applicazione ed interpretazione di legge; art. 7/10 L.R. n. 23/1997, in relazione agli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990;

b – violazione, falsa applicazione ed interpretazione di legge; artt. 1372 e 1375 del cod. civ.;

c – violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale.

7 – Dando per scontato il richiesto annullamento, la ricorrente avanza, contestualmente, domanda di risarcimento quantificandone la relativa entità pur a seguito della conclusione di una perizia tecnica di cui si formula contestuale domanda.

8 – Si è costituito in giudizio il Comune di Ranica; il medesimo, partitamente deducendo ex adverso, ha poi concluso per l’infondatezza delle domande sopra riassunte.

9 – All’U.P. dell’11/5/2011, dopo brevi precisazioni delle parti, la causa è stata spedita in decisione.

10 – Le tesi della società ricorrente non convincono il Collegio; il quale non ritiene di doversi occupare della cautelare di secondo grado resa dal Consiglio di Stato inerente la detta statuizione di questo TAR n. 467/2007: come del resto già annotato. Inoltre, in questa fase del tutto autonoma, la società ricorrente conserva una propria attiva legittimazione.

11 – Sostiene dunque quest’ultima che non vi sarebbe stata necessità di dar corso ad una variante urbanistica (v. punto 6a) come predicato all’interno del relativo profilo di censura; infatti quanto proposto in modifica non inciderebbe sulla sostanza e sulla portata dell’originario P. d. R.: nulla, del resto, modificando.

11.1 – Il Collegio non conviene con tali affermazioni; infatti le modifiche prospettate dalla società e di cui al rifiuto in discussione, sottendono variazioni sostanziali delle originali caratteristiche di piano. Ed invero in esse si evidenziano notevoli modifiche degli iniziali profili definitivi di carattere costruttivo e planivolumentrico del relativo insediamento, prevedendo, tra l’altro, degli edifici a blocco in sostituzione dei precedenti fabbricati in linea, una nuova modellazione del terrapieno e quote altimetriche più elevate, con molti aspetti definiti critici.

11.2 – Anche quanto richiamato dalla società istante per utilizzare una portata asseritamente favorevole dei contenuti degli artt. 1372 e 1375 del cod. civ. pare del tutto improduttivo.

11.2.1 – Ed infatti – pur altrimenti a tutto concedere sul fatto che possano essere utilmente sfruttabili, nel caso, alcuni contenuti convenzionali e di cui alla convenzione stessa – va rilevato che a mezzo degli stessi non si determina alcun obbligo corrispettivo, deducibile con portata sinallagmatica, per il Comune. Infatti vi sono solo indicazioni di massima che consentono limitatissime modifiche con salvezza di una esplicita approvazione del Comune stesso al di fuori e a margine del procedimento di specie.

11.2.2 – D’altra parte pacifico in giurisprudenza che – dopo l’approvazione di un piano attuativo e la stipula della relativa convenzione – il Comune non ha alcun obbligo giuridico di accogliere una proposta di variante al progetto già approvato, rientrando ogni opzione in tal senso nell’ampia sfera di discrezionalità di cui beneficia ogni Ente locale: l’amministrazione aveva dunque integra facoltà di rifiutare una modifica dei precedenti provvedimenti di pianificazione esecutiva ed era pienamente legittimato ad esigere l’adempimento degli obblighi liberamente assunti dalle parti.

11.2.3 – Un ulteriore ostacolo all’accoglimento dell’istanza della ricorrente risiede nella particolare natura giuridica pattizia della convenzione urbanistica così come sottoscritta. La quale, oltre a quanto testè delineato, racchiude anche obbligazioni a carico del solo lottizzante; mentre sotto la rubrica "obblighi del Comune" (cfr. capo B convenzione) non sono presenti veri e propri doveri giuridici, limitandosi la norma a chiarire che l’Ente non può richiedere somme a titolo di contributi di urbanizzazione; infatti l’obbligo di corresponsione risulta già soddisfatto con altre prestazioni di dare e di facere. In ogni caso, anche qualificando la convenzione urbanistica come accordo bilaterale, essa, nel caso stesso presente non assume carattere sinallagmatico pieno, essendo essa stessa essenzialmente preordinata al perseguimento di quella funzione pubblica tesa a disciplinare in modo idoneo l’assetto territoriale considerato.

12 – Quanto al terzo rilievo al Collegio pare di aver già data esaustiva risposta; ciò tenuto conto di come sia stata ben evidenziata e riportata quella giustificazione che prelude il contestato rifiuto e che è apparsa e appare logica e razionale.

13 – Ne consegue che la domanda risarcitoria non ha spazio poiché manca l’ingiustizia del danno, ove mai di quest’ultimo se ne fosse dimostrata l’esistenza: ma questo non è il caso. Date le conclusioni non vi è altrimenti spazio per attività peritale atteso che, sotto l’aspetto risarcitorio, va richiamato il carattere pienamente dispositivo dell’onere di allegazioni probatorie utili per quanto di ragione (onus probandi incumbit ei qui dicit).

14 – Le domande sono perciò totalmente infondate.

15 – Il Collegio, infine, ritiene che, nel caso di specie, siano intervenute circostanze tali da consigliare la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge tutte le domande della società ricorrente.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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