Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 23 marzo 2010 e depositato il 31 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato la nota prot. 115584/2010, notificata in data 12 febbraio 2010, avente ad oggetto "locale denominato "S.C." sito in via Massarani 6", con cui è stata disposta la sospensione della licenza di agibilità del 20 dicembre 1990 n. 1, la segnalazione eseguita dal Servizio Polizia Annonaria in data 21 gennaio 2010, a seguito di sopralluogo del 9 gennaio 2010, il verbale adottato dalla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in esito alla seduta dell’11 febbraio 2010 e la nota 12 febbraio 2010 prot. 116015/2010, con la quale è stata disposta la sospensione della licenza 10 febbraio 2009 n. 624 e, per l’effetto, ingiunta l’immediata chiusura del locale denominato S.C., sito in Milano in Via Massarani n. 6.
Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza e lacunosità di istruttoria e di motivazione, perplessità e ingiustizia manifeste.
Il Comune illegittimamente non avrebbe comunicato l’avviso di avvio del procedimento adducendo delle esigenze di celerità che non sarebbero rinvenibili nel caso concreto sia per la genericità delle contestazioni rivolte alla ricorrente, sia per il non breve lasso di tempo trascorso tra l’accertamento delle asserite carenze in materia di sicurezza e l’adozione dei provvedimenti di sospensione della licenza.
Inoltre vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza e lacunosità di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione del principio del necessario bilanciamento degli interessi in gioco, perplessità e ingiustizia manifeste.
Le impugnate determinazioni sarebbero illegittime in quanto si fonderebbero su presupposti alquanto generici e in alcuni casi non sussistenti; la partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo avrebbe consentito di chiarire l’effettivo stato del locale ed evitare una sanzione così afflittiva, assunta senza operare alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e incolumità pubbliche e quello del privato allo svolgimento di un’attività economica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 326/2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2011, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Con le due censure di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, la ricorrente sostiene che i provvedimenti comunali sarebbero affetti da una carenza di motivazione in quanto conterrebbero affermazioni di carattere generico e non avrebbero chiarito l’effettiva incidenza dei piccoli lavori compiuti all’interno del locale gestito dalla ricorrente in relazione alla necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli avventori. Il mancato avviso di avvio del procedimento – non giustificato da alcuna ragione di urgenza effettiva – avrebbe impedito alla ricorrente di interloquire proficuamente con il Comune e quindi di scongiurare l’adozione di atti così gravosi per l’interesse privato, che non sarebbe stato tenuto affatto in considerazione nella fase di valutazione finale, comparandolo con i contrapposti interessi pubblici.
2.1. Le doglianze non sono fondate.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, in esito a due sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale nel locale gestito dalla ricorrente, sono state rilevate alcune violazioni che afferiscono al rispetto della normativa in tema di tutela della sicurezza e dell’incolumità degli avventori dei locali pubblici.
Le suddette violazioni sono state confermate dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al termine di un sopralluogo effettuato in data successiva (25 febbraio 2010) a quella in cui è stato emanato il provvedimento impugnato, ed avvenuto in seguito alla richiesta di un rappresentante della ricorrente (all. 7 e 8 del Comune).
Oltretutto, le censure formulate nel ricorso non sono in grado di scalfire il contenuto degli atti impugnati, visto che non si è confutato in modo specifico la mancanza delle violazioni ma si è genericamente contestata la loro sussistenza, senza fornire alcun elemento di prova o circostanza in grado di infirmare il contenuto dei verbali di sopralluogo. Anzi, va evidenziato come la stessa parte ricorrente ha ammesso di aver eseguito alcuni interventi – anche se definiti modesti – sull’immobile in questione, avallando indirettamente il contenuto dei provvedimenti impugnati.
2.2. A ciò consegue che deve ritenersi non censurabile l’operato del Comune nel momento in cui, per esigenze di celerità, non ha dato l’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di atto sostanzialmente vincolato e finalizzato alla tutela urgente di interessi di rilevante importanza.
3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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