Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila con sentenza del 13.1.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano il 7.3.2007, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Si tratta di una rapina impropria (previa commissione del reato di violazione di domicilio) e di lesioni personali, in quanto il ricorrente, dopo aver realizzato la sottrazione del bene alla parte offesa nella sua abitazione, una volta raggiunto da questi lo colpiva più volte per guadagnare la fuga; parte della refurtiva veniva trovata addosso al ricorrente.
Nel ricorso con il primo motivo si lamenta la violazione di legge in quanto non sussistevano gli elementi della rapina impropria poichè i beni non erano passati nella disponibilità del ricorrente che li aveva gettati a terra o tenuti precariamente in tasca. Inoltre era intervenuto un discreto lasso di tempo tra la sottrazione e le lesioni e il ricorrente si era solo difeso.
Nel secondo motivo, nonostante l’esclusione dell’aggravante del numero delle persone, la pena era stata determinata in un anno di reclusione, sanzione del tutto sproporzionata rispetto ai fatti per l’irrogazione della quale in tale entità non sussisteva una adeguata motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo sussiste il reato contestato in quanto come accertato dai giudici di merito alcuni dei gioielli sottratti alla parte offesa furono ritrovati indosso al ricorrente. La Corte territoriale ha poi accertato che la violenza fu commessa per sottrarsi all’arresto e che precedette l’intervento della parte offesa che riportò lesioni personali, al contrario del ricorrente.
La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure hanno mero carattere fattuale e propongono questioni di merito già esaminate nei precedenti gradi del giudizio.
Il secondo motivo appare del tutto generico (non si indica alcun elemento in base al quale ritenere l’eccessività della pena irrogata) e palesemente infondato stante la modestia della pena irrogata in relazione ad un reato di notevole gravità (cui si aggiungono i reati satelliti).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.