Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 27-05-2011, n. 21369

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rtato al ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 09.12.2010 il Tribunale di Roma confermava in sede di riesame l’ordinanza di custodia domiciliare emessa dal GIP il 18.11.2010 nei confronti di D.R.V., accusato di concussione perpetrata abusando della sua qualità di ufficiale di polizia nel Commissariato di Roma Prenestino.

Rilevava in particolare il Tribunale che sussistevano nella specie sia i gravi indizi, desumibili dalle dichiarazioni del concusso, dai risultati intercettivi e dagli accertamenti di P.G., sia le esigenze cautelari, correlate alle modalità dei fatti e ad alcuni esiti intercettivi, e non escluse dalla sospensione dalle funzioni, stante la sua dipendenza proprio dal provvedimento cautelare e l’esistenza comunque di una rete di connivenze e complicità all’interno delle forze di polizia.

Propone ricorso il D.R. a mezzo del difensore, deducendo:

1)- sui gravi indizi, la sussistenza di molteplici ragioni di inattendibilità del racconto del demandante presunto concusso;

2)- sulle esigenze cautelari, che la loro sussistenza è stata affermata in modo sostanzialmente apodittico.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto:

– in punto gravi indizi, pretende in sostanza di contrapporre alla valutazione delle risultanze procedimentali non illogicamente operata dal Tribunale, una propria valutazione alternativa, basata in larga parte su illazioni o sulla pretermissione di circostanze acquisite in atti (quale, in particolare, la correlazione, riferita dal concusso D., della richiesta del viaggio in Egitto con la finalità di "evitare ulteriori interventi sul suo locale");

– in punto esigenze cautelari, allega un’apoditticità contraddetta dal tenore del provvedimento impugnato, che sottolinea in modo del tutto logico (e contrastato assertivamente nel ricorso), da un lato, come le modalità dei fatti depongano per una consuetudine alla concussione e il connesso pericolo di recidivanza non sia scongiurato dalla sospensione dalle funzioni (correlata proprio alla misura restrittiva e non idonea a neutralizzare l’emersa rete di connivenze e complicità all’interno della forza di Polizia) e, dall’altro, come l’indagato abbia già in concreto cercato di inquinare le prove (v. il contenuto della conversazione intercorsa il 05.05.2010 fra il coindagato D.C. e l’agente R.G.).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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