Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni del 3 novembre 2006, che aveva dichiarato M.P. colpevole dei reati di cui all’art. 594 c.p. sub a); artt. 110 e 612 c.p. sub b); artt. 110 e 581 c.p. sub c) e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di Euro 500,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
I fatti si erano svolti nel corso di una partita di calcio del torneo interregionale F.I.G.C. Ostuni-Pomigliano ed anche al termine dello stesso incontro.
Il M., dirigente accompagnatore dell’Ostuni, visibilmente contrariato per la concessione di un dubbio calcio di rigore in favore della squadra ospite, era entrato nel terreno di gioco, ingiuriando e minacciando l’arbitro Me.Ma. e, finita la partita, lo aveva raggiunto nel tunnel di accesso allo spogliatoio, colpendolo con un calcio alla caviglia.
Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia violazione della L. 17 ottobre 2003, n. 280 (recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) che, all’art. 2, ha sancito l’autonomia dell’ordinamento sportivo, imponendo ai tesserati l’onere di adire, previamente, gli organi di giustizia federale.
Conseguentemente, ogni fatto di rilevanza disciplinare avvenuto in contesto sportivo era estraneo alla giurisdizione penale, rientrando nella sfera di giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia sportiva, anche in ragione di preventiva accettazione di rischio (c.d. consentito), al momento del tesseramento, in ordine all’accadimento di eventi lesivi.
Il giudice di appello aveva, inoltre, errato nel ritenere che i tesserati, cui si riferiva la disposizione in parola fossero solo i calciatori, posto che per l’ordinamento calcistico tali erano anche i dirigenti delle società sportive.
Il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa.
Lamenta, in particolare, che sia stata ritenuta la responsabilità dell’imputato in merito alle percosse ricevute dall’arbitro nel tunnel, nonostante che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che scortavano lo stesso arbitro, avessero escluso la presenza dello stesso M. nei locali di accesso agli spogliatoi.
2. – La prima censura è priva di fondamento.
Ed infatti, la pretesa autonomia dell’ordinamento sportivo è da intendere nel senso che fatti di rilievo disciplinare sono devoluti, per disposizione statutaria, alla cognizione degli organi di giustizia sportiva.
Tale previsione, che sostanzia la c.d. clausola compromissoria, comporta l’obbligo per i tesserati di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l’autorità giudiziaria ed è al punto tassativa che l’eventuale trasgressione integra fatto rilevante sul piano disciplinare, come tale specificamente sanzionato.
Ma la preclusione anzidetta, che trova la sua ratio giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell’ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l’informa, sub specie della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento, attiene all’ambito per così dire interno di quel sistema, non potendo ovviamente comportare alcun impedimento all’accertamento di fatti penalmente rilevanti che abbiano a verificarsi nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento.
La seconda doglianza è pure priva di fondamento, in quanto nessuna incongruenza o manchevolezza di sorta è dato cogliere nell’impianto motivazionale della pronuncia impugnata, con particolare riferimento al secondo segmento della vicenda illecita, ovverosia all’aggressione all’arbitro nel tunnel di accesso agli spogliatoi.
In particolare, non sussiste alcuna illogicità nel riferimento alla circostanza che gli agenti di polizia giudiziaria di scorta all’arbitro non avrebbero visto il M. sferrare un calcio allo stesso direttore di gara.
Ed infatti, a parte che la responsabilità dell’imputato, in ordine all’anzidetto episodio, è adeguatamente fondata sulle puntuali ed attendibili dichiarazioni della persona offesa, risulta dal testo della sentenza in esame che gli stessi agenti hanno dichiarato di non aver visto il M. nei locali dello spogliatoio, senza poter escludere, nondimeno, che egli fosse presente, dato il caos che si era venuto a creare nel momento in cui l’arbitro cercava di entrare nello spogliatoio.
3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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