Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 21.10.2010 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da D.M. (che risulta nato nel (OMISSIS)) sul rilievo che costui era detenuto in esecuzione di due condanne emesse dall’organo minorile ed una pronunciata da Tribunale ordinario e sull’assunto che, in siffatta situazione, dovesse avere prevalenza la competenza della Magistratura di sorveglianza per gli adulti.
2. Con ordinanza in data 14.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ritenuto invece che la competenza spettasse all’organo minorile, sollevava conflitto di competenza sui seguenti rilievi: a) l’ultima sentenza eseguibile era quella pronunciata dal Tribunale per i minorenni, irrevocabile il 06.06.2010, tanto che il provvedimento di unificazione pene concorrenti era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale; b) il condannato era sicuramente ancora infraventicinquenne; c) non vi erano deroghe, in sede minorile, alla competenza in sede esecutiva del giudice la cui sentenza era divenuta irrevocabile per ultima.
3. Il conflitto negativo deve essere dichiarato ammissibile, posto che la diversa valutazione della competenza funzionale ha causato una stasi del processo non altrimenti superabile che con l’intervento di questa Corte regolatrice. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna. Rileva in proposito questa Corte come, in presenza di sentenze divenute esecutive emesse sia da giudici ordinari che da giudici per i minori, debba essere affermato il principio secondo cui, in difetto di normativa specifica per tale evenienza, debba essere ritenuta la competenza in sede esecutiva – e dunque anche in funzione di sorveglianza – del giudice la cui sentenza sia divenuta esecutiva per ultima, in ossequio al principio generale di cui all’art. 665 c.p.p., comma 4. Nel caso di specie la sentenza a carico del D. divenuta esecutiva per ultima (e cioè in data 06.06.2010) è quella emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 14.01.2010. Allo stesso risultato porta la considerazione dell’unitarietà della pena cumulata, che nel caso trova titolo e ragione nel provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso in data 08.07.2010 proprio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna (cfr. Cass. Pen. Sez., 1, n. 5581 in data 15.01.2008, Rv. 238947, P.M. in proc. P.; Cass. Pen. Sez. 1, n. 2439 in data 20.12.2007, Rv. 239208, P.M. in proc. D.). Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale qui dichiarato competente.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti.
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