Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 30-05-2011, n. 21621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oria d’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con i provvedimenti in epigrafe la Corte d’assise d’appello di Milano dichiarava inammissibili le istanze con le quali il difensore degli imputati D.A. e di S.V. chiedeva la restituzione dei beni agli stessi sequestrati in data 12.2.2007, contestando la legittimità della confisca disposta con la sentenza di primo grado, confermata, quanto alla posizione del D. e del S., dalla sentenza pronunziata dalla Corte d’assise d’appello e non ancora definitiva.

Avverso detti provvedimenti ha proposto opposizione con unico atto il difensore degli imputati, avvocato Giuseppe Pelazza, osservando che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’assise d’appello – il capo relativo alla confisca era implicitamente oggetto del gravame con il quale si chiedeva l’assoluzione degli imputati in relazione ai capi dai quali dipendeva la confisca stessa. Nel merito osservava quindi come gran parte del materiale sequestrato, indistintamente confiscato, non avesse alcuna attinenza con i reati e non rientrava nelle categorie di beni cui si riferiva l’art. 240 cod. pen..

Con ordinanza 13.10.2010 la Corte d’appello qualificava l’opposizione come ricorso e trasmetteva gli atti a questa Corte.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che in pendenza di giudizio il provvedimento con il quale il giudice della cognizione rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza. Una volta che la sentenza sia stata pronunziata e i beni siano stati confiscati, ogni questione attinente alla legittimità del vincolo e alla sua permanenza non può quindi che investire il punto della decisione che concerne la misura ablativa e non può che essere proposta, dalle parti, mediante l’impugnazione della disposizione che riguarda, direttamente o implicitamente, la confisca: impugnazione che a norma dell’art. 579 c.p.p., commi 1 e 3 va in ogni caso proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

La Corte d’assise d’appello non poteva dunque che dichiarare inammissibile l’istanza di restituzione di beni confiscati a lei proposta in pendenza dei termini di impugnazione della decisione con la quale aveva confermato la sentenza di primo grado anche in punto di confisca. A prescindere dalla motivazione adottata, la decisione è dunque corretta, appunto perchè concerneva una questione posta dagli imputati con riferimento alla restituzione di beni confiscati, che era indissolubilmente legata alla statuizione sulla confisca e non poteva essere rivalutata incidentalmente con mezzi diversi dall’impugnazione della sentenza.

Il ricorso non può, in conclusione, che essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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