Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe V. Srl, in persona del Legale rappresentante p.t., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenziorifiuto formato serbato in ordine ai procedimenti instaurati con istanze nn. 11386113871138811391113921139311395113961139811399114001140211403114041140511407, acquisite al protocollo del Comune di Afragola in data 21/04/2010, aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto la violazione dell’art.2 della legge n.241/90 nonché del Regolamento in materia di Impianti Pubblicitari approvato con delibera di CC 9.04.2010.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art.2 bis della legge n.241/90, introdotto dalla l. n. 69/2009.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio e nell’udienza camerale del 7.04.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, l’art. 2 della L. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Orbene, giova osservare che l’amministrazione intimata non si è costituita nel presente giudizio, né ha addotto alcun elemento giustificativo del silenzio serbato sulle istanze presentate della società ricorrente.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti perché il comportamento omissivo del Comune sia dichiarato illegittimo, e sia altresì dichiarato l’obbligo dello stesso di emanare un provvedimento espresso sulla istanza, il tutto entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla notifica a cura di parte, se anteriore.
In caso di persistente inottemperanza, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega. Il nominato commissario provvederà ad adottare i provvedimenti sostitutivi necessari, nel successivo termine di giorni trenta.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 4, proposta congiuntamente a quella per l’accertamento del silenzio rifiuto ex art.117 comma 6 – premesso che la sua trattazione non è compatibile con il giudizio a rito speciale sul silenzio rifiuto incardinato con il ricorso in epigrafe, potendo essere esaminata solo previa rimessione a ruolo della causa per la trattazione in udienza pubblica- nella specie essa appare tuttavia inammissibile per genericità.
La risarcibilità del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 2 bis della l. n. 241/90, postula infatti l’allegazione, oltre che la prova, degli elementi costitutivi della fattispecie e, in primis, della sussistenza di un danno, oltre che della colpa dell’amministrazione, la cui prova incombe sul danneggiato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145).
La norma, infatti, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a sé stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. In altri termini, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all’agire legittimo dell’Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell’istanza, la cui prova incombe sul danneggiato (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 settembre 2010, n. 32382).
Nel presente ricorso, invece, manca qualsiasi indicazione in merito ai suindicati elementi di fatto.
Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso va quindi accolto quanto alla declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, disponendo un termine all’Amministrazione intimata per provvedere pari a giorni 60, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 4 cpa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) dichiara illegittimo il silenzio tenuto dal Comune intimato sulle diffide intimate dalla società ricorrente;
b) ordina al Comune di Afragola di concludere il procedimento mediante la emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente decisione, o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, nominando sin d’ora in caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, o funzionario delegato, con i poteri sostitutivi di cui in motivazione.
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre che delle spese eventuali per l’attività del Commissario.
d) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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