Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da A. V., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze n. 8833/08 del 3 dicembre 2008 della Corte d’appello di Napoli e n. 157/09 del 15 luglio 2009 del Tribunale di Benevento – Ufficio G.i.p..
Il Giudice, in particolare, rilevava che non emergevano dalle sentenze prodotte ragioni per ritenere accoglibile la richiesta, atteso che le due condanne riguardavano fatti commessi in luoghi e giorni diversi, con modalità diverse e in danno di persone che non avevano nulla in comune nè tra loro, nè con gli autori dei reati, e la prova della identità del disegno criminoso non poteva essere data dalla commissione dei due reati in concorso con la stessa persona.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personale A.V., che ne ha chiesto l’annullamento denunciando, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione dei principi che presiedono al riconoscimento del medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. e in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., oltre alla insufficiente motivazione.
Secondo il ricorrente, che ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, dalle sentenze allegate alla richiesta emergevano indici rivelatori della unicità del disegno criminoso e dell’unica volizione dei reati per cui vi è stata condanna, non considerati dal Giudice dell’esecuzione, e rappresentati dalla omogeneità dei reati e dalla loro commissione a distanza di un giorno, in località situate nella medesima provincia, in concorso con la stessa persona e con le medesime modalità operative.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen..
Tale possibilità in sede esecutiva ha, tuttavia, carattere sussidiario e suppletivo rispetto all’applicazione nella competente sede di cognizione, stante il carattere meno completo dell’accertamento e la presenza dei limiti imposti dall’art. 671 cod. proc. pen. e dagli artt. 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen., e perchè suppone che l’applicazione della disciplina del reato continuato non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (tra le altre, Sez. 6, n. 225 del 13/01/2000, dep. 08/05/2000, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, Rv. 216142; Sez. 2, n. 44310 del 04/11/2005, dep. 05/12/2005, Soma ed altro, Rv. 232855; Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, dep. 08/04/2010, Fimiani, Rv. 246664).
In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un’abitualità criminosa, non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen., la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261;
Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840).
Questa Corte ha da tempo anche precisato che "non possono trascurarsi in sede esecutiva i criteri di applicazione dell’art. 81 cod. pen. che risultano adottati, nell’ambito di ciascun processo di cognizione, riguardo alla pluralità di reati oggetto delle singole sentenze di condanna", in quanto "l’intenzione del legislatore è appunto quella di porre rimedio, con l’art. 671 cod. proc. pen., a eventuali lacune e carenze del giudizio di cognizione estendendo alla fase esecutiva la possibilità di realizzare quella stessa unificazione che, verosimilmente, sarebbe stata disposta con un’unica sentenza di condanna, se questa avesse investito tutti i reati commessi dal soggetto interessato" (Sez. 1, n. 1737 del 12/04/1991, dep. 14/05/1991, Zanatta, Rv. 187579), e che "il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione" (Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000, dep. 21/03/2001, Bersani, Rv. 218523).
3. Il Giudice dell’esecuzione non solo non si è adeguato a tali principi, pienamente condivisi da questo Collegio, ma ha anche fatto riferimento ad elementi irrilevanti per escludere che, alla base dei reati separatamente giudicati, vi fosse un’unica originaria ideazione criminosa.
E’, infatti, non influente la circostanza che i reati siano stati commessi in luoghi e giorni diversi, discutendosi non del concorso formale, ma della continuazione, tra i reati; nè l’assenza di relazioni tra le persone offese e tra le stesse e gli autori dei reati incide negativamente sulla configurabilità della unicità del disegno criminoso.
E’ stata, invece, trascurata una completa disamina delle fattispecie così come rilevabili dalle prospettazioni difensive e dalle allegazioni documentali, in esse comprese le sentenze emesse a carico del richiedente, poste a sostegno dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 cod. proc. pen..
Avuto riguardo a tali emergenze, occorreva verificare in modo più approfondito e con specifico riferimento al caso concreto se alla base delle violazioni commesse, per la loro natura, le loro modalità di commissione, il contesto spazio-temporale in cui esse si sono collocate e la loro causale, vi fosse o meno un disegno criminoso unitario.
4. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito, esame in cui si dovranno tenere presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Benevento.
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