Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 30-05-2011, n. 21593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4.6.2010 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 10.12.2007 del Tribunale di Castrovillari, con la quale S.F. era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per aver occupato alle proprie dipendenze come autista Sa.My., straniero privo del permesso di soggiorno. Reato accertato in data 20.8.2005.

La suddetta Corte riteneva che la mancanza di permesso di soggiorno da parte dell’autista Sa., fermato da una pattuglia della Polizia Stradale in autostrada alla guida di un autoarticolato della ditta Autotrasporti Spinelli, si poteva desumere dalla deposizione del teste C., dipendente della suddetta ditta, il quale aveva dichiarato che l’automezzo era stato affidato al predetto – che aveva chiesto di poter lavorare come autista – per una prova, in attesa che lo stesso mostrasse il permesso di soggiorno. La dichiarazione del teste veniva ritenuta dalla Corte inattendibile, apparendo palesemente illogica la giustificazione fornita per coprire l’irregolare assunzione dello straniero, non essendo credibile che un articolato di notevole valore venga affidato a uno sconosciuto, con il conseguente pericolo di sottrazione.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.F., chiedendone l’annullamento per mancanza di motivazione e travisamento del fatto. La prova della mancanza del permesso di soggiorno era stata dedotta dalla mancata esibizione al C. del permesso di soggiorno, senza tener conto però che il C. aveva anche dichiarato che non era lui addetto a verificare il possesso di regolari documenti da parte degli autisti.

Con motivi aggiunti lo S. ha depositato la trascrizione del verbale d’udienza del 10.12.2007 nella parte dell’esame di C. C..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari si evince che, dal controllo effettuato in autostrada di un articolato di proprietà della ditta Autotrasporti Spinelli, era risultato che l’autista, il cittadino extracomunitario Sa.

M., era privo di permesso di soggiorno ed era in possesso di una patente di guida non valida in Italia.

La Corte di appello di Catanzaro, di fronte a quanto accertato dagli agenti, ha ritenuto che la prova che l’imputato avesse assunto come autista uno straniero privo di permesso di soggiorno risultava anche dalla inattendibilità di quanto dichiarato dal teste C. che, per coprire l’irregolare assunzione dello straniero, aveva sostenuto che allo stesso fosse stato affidato l’autoarticolato solo per effettuare una prova.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (V. Sez. U. sent. n. 32 del 22.11.2000, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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